Non bisogna temere, il bonus 110% esiste, ma serve capire come ottenerlo: poche mosse e si conquista subito.
Molti pensano che questo beneficio non ci sia più, ma è una grandissima bufala. Fondamentale è stata la comunicazione dell’ADE, l’Agenza delle Entrate, che ha chiarito il caos di informazioni recentemente diffusesi. La verità è che il Bonus 110% esiste, non è fallito, bisogna soltanto capire quali sono gli aggiornamenti. L’interpello n. 223/2025 conferisce tutte le risposte del caso.

Una comunicazione ufficiale quella dell’Agenzia delle Entrate che è fondamentale per non perdersi nel caos delle informazioni veicolate di recente, ma anche per non mancare la conquista di benefici che servono a sostenere le sfide economiche dei contribuenti.
La notizia fa parte del nuovo Patent Box con la super deduzione del 110% in merito alla ricerca e sviluppo. Appunto, è stato l’interpello dell’ADE, il n. 223/2025, a rispondere ai dubbi del momento, ponendo dei chiarimenti essenziali in merito alla destinazione delle spese per software coperto da copyright.
Cosa è stato affermato? Che le spese del settore, cioè quelle per software coperto da copyright, possono usufruire del regime agevolativo di matrice ordinaria vigente. Questo anche nel caso in cui lo stesso software non sia registrato presso la SIAE.
Ma allora, cosa serve?
Guida per ottenere il Bonus 110%, perché esiste, bisogna saperlo scovare!
Quest’ultimo aggiornamento per ottenere il Bonus 110% che esiste ancora, è stato fondamentale per agevolare la gestione dello strumento di sostegno del Welfare, ma non tutti sanno che non bisogna registrarsi alla SIAE. A quanto pare, secondo l’ultimo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, basterebbe una DSU, cioè una Dichiarazione Sostitutiva finalizzata dimostrare l’esistenza del software. Come funziona?

Non è una questione complessa, ma va trattata in maniera precisa, proprio per questo non bisogna mancare l’aggiornamento e il chiarimento dell’ADE in questione. Nello specifico, si fa riferimento all’art. 6 del Decreto Legge n. 146/2021, il quale ha delle disposizioni ben delineate.
Il testo di legge conferma che ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti per software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli utilizzati direttamente o indirettamente nell’attività di impresa, sono maggiorati del 110%.
Di conseguenza, al fine di ottenere l’agevolazione fiscale, non è obbligatoria la registrazione del software alla SIAE, ma basta presentare la DSU, la Dichiarazione Sostitutiva Unica, poiché la stessa riuscirebbe a comprovare l’esistenza del software stesso.
L’interpretazione è abbastanza chiara, soprattutto amplia la possibilità di accedere al Patent Box per le persone che investono in software protetti, ma senza la necessità di formalizzare la registrazione presso la SIAE. La conseguenza maggiore? Si semplifica l’accesso ai benefici fiscali previsti dal DL n. 146/2021.