Mega risarcimento per 7 docenti, il precariato è incivile se dura troppo, la vicenda.
Si tratta di 7 docenti di religione precari, destinatari del mega risarcimento dopo anni di contratto a tempo determinato. Questi hanno vissuto troppo precariato, definito dallo stesso Tribunale del Lavoro di Rimini, come una condizione “incivile”. Ma cos’è che l’ha reso tale, solo la tempistica? Per 104 mensilità ai 220 mila euro se ne aggiungono altri 20 mila di spese legali.

Non solo la tempistica, ma proprio la reiterazione pluriennale dei contratti di supplenza e la conseguente assenza di stabilizzazione.
Come se non bastasse, sono previste altre dieci sentenze analoghe, per cui il Ministero dell’Istruzione potrebbe essere chiamato a corrispondere altre somme risarcitorie se il giudice accerta le stesse condizioni nei ricorsi pendenti.
Senza dubbio il precedente del Tribunale di Modena, ha fornito i giusti elementi per agire nella suddetta direzione. In questa sede, un docente supplente di religione cattolica ha ottenuto un risarcimento uguale a nove mensilità, questo per effetto di una sentenza pronunciata a pochi mesi dal ricorso.
L’insegnante lavorava con contratti annuali dall’anno scolastico 2011/2012 e continuava ininterrottamente fino a poco tempo fa. Tutto questo, senza ottenere una stabilizzazione.
Fondamentale è stata la base giuridica che ha sostanziato i ricorsi. Ci si rifà sia alla normativa nazionale, che a quella comunitaria la quale limita la durata dei contratti a termine. Gli art. 32, c. 5 della legge 183/2010; art. 5, c. 4-bis del DLGS 368/2001; art. 19, c. 2 del DLGS 81/2015, vietano l’uso prolungato per oltre 36 mesi dei contratti a termine, specie quando si tratta di mansioni a favore del datore.
Quando il precariato è incivile, l’Europa si fa sentire a gran voce
Dopo aver analizzato la questione con il caso, ed aver affrontato anche il precedente in territorio modenese, ecco che saltano furi anche le sentenze europee che danno la svolta che serve al tema.

Cosa dicono le sentenze europee? Sono due quello che hanno contribuito a chiarire la questione giuridica.
La prima quella della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la causa n. 282-2019 del 13 gennaio 2022, e la seconda della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18698/2022.
Tutte e due hanno definito che l’uso reiterato dei contratti a termine, senza che vengano poste in essere delle procedure di stabilizzazioni efficaci, sono in pieno contrasto con la direttiva 1999/70/CE e comporta il diritto a un risarcimento.
A complicare il tutto, l’assenza per lungo tempo di concorsi finalizzati alla stabilizzazione degli insegnanti di religione, nonostante la Legge n. 186 del 2003 ne avesse previsto uno ogni tre anni.
È una grossa carenza che per i giudici è riconosciuta a sua volta, come la condizione che determina il consolidamento della precarietà che lede e danneggia i diritti del docente e la dignità della persona.