IMU al 50% anche su box e cantine? Quando le pertinenze seguono il comodato ai figli

La riduzione IMU del 50% per gli immobili concessi in comodato ai figli solleva un dubbio ricorrente: vale anche per box, cantine e pertinenze? La risposta passa attraverso i requisiti di legge e il corretto inquadramento catastale. Quando le condizioni risultano rispettate, l’agevolazione segue l’abitazione principale.

La disciplina dell’IMU, il comodato d’uso gratuito ai figli, la base imponibile ridotta, le pertinenze catastali e i requisiti previsti dalla Legge 160/2019 rappresentano temi centrali per chi intende ottimizzare il carico fiscale sugli immobili concessi ai parenti in linea retta.

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IMU al 50% anche su box e cantine? Quando le pertinenze seguono il comodato ai figli (Trading.it)

Molti contribuenti si chiedono se il Comune possa escludere box e cantine dall’agevolazione o introdurre regole autonome. La questione coinvolge il concetto di unità immobiliare principale, il legame pertinenziale in senso civilistico e catastale e il rispetto rigoroso delle condizioni richieste al comodante. Comprendere l’ambito applicativo della norma consente di evitare errori nella dichiarazione IMU e di calcolare correttamente l’imposta dovuta.

IMU al 50% anche su box e cantine? La risposta che chiarisce tutto

La riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado trova fondamento nell’articolo 1, comma 747, della Legge 160/2019. Il beneficio opera solo in presenza di requisiti precisi: il contratto di comodato deve risultare regolarmente registrato, il comodante deve possedere un solo immobile abitativo in Italia oltre alla propria abitazione principale eventualmente situata nello stesso Comune e deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui si trova l’immobile concesso al figlio.

Una volta rispettate queste condizioni, la riduzione riguarda l’immobile concesso in comodato e si estende alle relative pertinenze, purché correttamente qualificate. La stessa Legge 160/2019, all’articolo 1, comma 741, individua come pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel limite massimo di una unità per ciascuna categoria, anche se accatastate insieme all’immobile abitativo.

Le pertinenze non seguono una disciplina autonoma ai fini IMU, ma assumono il regime fiscale dell’unità immobiliare principale cui risultano collegate. La norma non introduce un’esclusione espressa delle pertinenze dal beneficio del comodato. Di conseguenza, se il box, la cantina o l’unità accessoria rientrano nei limiti quantitativi e nelle categorie catastali previste e mantengono un vincolo pertinenziale effettivo con l’abitazione concessa al figlio, la riduzione del 50% della base imponibile si applica anche a esse.

Nel caso pratico di un genitore che concede al figlio un appartamento con box C/6 e cantina C/2 nello stesso Comune di residenza, con contratto registrato e possesso degli altri requisiti soggettivi, il calcolo dell’IMU deve considerare la base imponibile ridotta del 50% sia per l’abitazione sia per le pertinenze ammesse nei limiti di legge. Il Comune non può introdurre una disciplina autonoma che escluda tali pertinenze dall’agevolazione, salvo specifiche previsioni normative.

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