Indennità di accompagnamento per 530 euro al mese non spetta a tutti e per alcune patologie può essere negata

La Corte di Cassazione ha previsto casi in cui l’indennità di accompagnamento non spetta in casi particolari e può essere negata. Vediamo quali sono.

La sentenza n. 29449 del 2020 prodotta dalla Corte di Cassazione ha stabilito che non tutti i malati terminali hanno diritto a ricevere l’indennità di accompagnamento. Detta così può sembrare brutale come scelta ma l’ente giuridico ritiene che, qualora il soggetto interessato sia ormai prossimo alla morte, per cui necessita soltanto di cure palliative e non ha più bisogno di assistenza per svolgere le normali mansioni della vita quotidiana, non ha diritto al riconoscimento di tale prestazione.

indennità di accompagnamento
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Nello specifico si può fare l’esempio di un malato oncologico per cui la sopravvenienza della morte è vicina. Questa persona non ha diritto a ricevere l’indennità di accompagnamento per ricevere le cure: l’assistenza di un’altra persona infatti non è volta ad aiutarlo nelle azioni normali come l’alimentazione, il lavarsi o il vestirsi. Egli può rimanere nell’ambiente domestico o in una struttura, ricevendo i trattamenti terapeutici previsti, in attesa del sopraggiungere della morte che appare comunque inevitabile.

Indennità di accompagnamento negata

Anche se appare una sentenza dura bisogna ricordare che l’Inps, ente che accorda ai soggetti che ne hanno necessità l’indennità di accompagnamento, rispettando l’orientamento della giurisprudenza su tale materia, assegna l’emolumento soltanto a coloro che non sono in grado di svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana e agli invalidi civili totali. Il caso di un malato terminale è diverso in quanto egli non ha più bisogno di un’assistenza giornaliera per svolgere mansioni primarie ma soltanto di cure terapeutiche finalizzate ad un sollievo che precede l’inevitabile momento del decesso, per cui è escluso possa ricevere la copertura indennitaria.

Ci sono state diverse sentenze sia in primo che in secondo grado che hanno stabilito quanto sopra riportato financo alla decisione presa dalla Corte di Cassazione, in seguito al ricorso promosso dagli eredi di un malato oncologico poi deceduto. Si è ancora una volta confermato il fatto che per accedere all’indennità di accompagnamento occorre che il soggetto non sia autosufficiente per poter svolgere le attività quotidiane indispensabili ad una vita normale.

Il malato in fase terminale ricoverato presso strutture pubbliche rappresenta un costo per lo Stato, quindi la decisione dei giudici mira anche ad incentivare l’assistenza domiciliare, in attesa del decorso della malattia quando è stata accerta la prossima sopravvenienza della morte. Al contrario, come prevede la sentenza n. 7179 del 2003, quando ci sono malattie gravi, per le quali però non è possibile pronosticare con esattezza una data prossima della morte, il malato ha diritto all’indennità di accompagnamento.

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