Invalidi civili con accompagnamento: indennità sospesa per ricoveri?

La legge prevede una dichiarazione annuale obbligatoria per gli invalidi civili con indennità di accompagnamento. Scopriamo di cosa si tratta.

La Legge 23 dicembre 1996 numero 662 impone ai percettori di indennità di accompagnamento l’obbligo di verificare la persistenza dei requisiti con cadenza annuale. Ciò vuol dire che ogni anno è necessario compilare una dichiarazione che attesti la presenza dei requisiti oggettivi richiesti dalla Legge.

Invalidi civili con accompagnamento

La normativa che impone l’obbligo di compilazione della dichiarazione annuale per gli invalidi civili con accompagnamento si ricollega a quella prevista dall’articolo 1 della legge 18 del 1980.

Nel suddetto precetto viene stabilito che la concessione dell’indennità agli invalidi civili non è prevista in caso di ricoveri gratuiti in istituto.

Di fatto, qualora il ricovero dovesse essere a titolo gratuito si andrà incontro alla sospensione dell’indennità di accompagnamento.

Invalidi civili con accompagnamento: casi di sospensione per ricovero gratuito

La Legge 23 dicembre 1996 n.662 (art.1 comma 248) prevede la sospensione del versamento dell’indennità di accompagnamento nel caso di ricovero gratuito.

La condizione che determina la sospensione del versamento dell’indennità è dunque legata al tipo di ricovero: gratuito o a pagamento.

Tuttavia, altro elemento che determina l’interruzione al riconoscimento dell’assegno è la durata del ricovero che deve essere pari o superiore a 30 giorni.

Pertanto, non è da considerarsi ricovero quello in forma di day hospital, che dunque non influisce minimamente sulla percezione dell’indennità di accompagnamento.

Inoltre, viene considerato ricovero gratuito anche quello in cui la retta-base è versata totalmente dall’ente o dalla struttura pubblica. Questo diritto sussiste anche nei casi in cui il paziente dove effettuare dei versamenti supplementari finalizzati ad ottenere un trattamento migliore.

In caso di ricovero gratuito che supera i 30 giorni, l’indennità di accompagnamento non viene revocata ma sospesa.

Pertanto sarà possibile ricevere nuovamente l’assegno dopo l’interruzione del ricovero o l’allontanamento dalla struttura.

Ricovero a pagamento

È da considerarsi ricovero a pagamento quando l’interessato o la sua famiglia si assumono l’onere del versamento della retta-base o di una parte di essa.

In tali circostanze l’indennità di accompagnamento non subisce una sospensione ma continua ad essere corrisposta.

Tuttavia, per ricevere l’assegno è necessario che l’interessato presenti un’apposita documentazione. Si tratta di un documento rilasciato dall’istituto o dalla comunità in cui il soggetto interessato è ricoverato e serve a verificare l’esistenza e l’entità del contributo di cui egli o la sua famiglia si sono fatti carico.

Quando si parla di ricovero a pagamento si fa riferimento alla retta di base ovvero quella prevista dal regolamento dell’istituto interessato.

Come presentare la dichiarazione annua

La dichiarazione obbligatoria annua deve essere comunicata in formato digitale rivolgendosi ad un CAF o accedendo al portale dell’INPS con il PIN.

Al momento della comunicazione è necessario essere muniti della lettera contenente codice a barre. Essa è inviata in formato cartaceo al domicilio dell’interessato, verso la fine di febbraio di ogni anno.

Per completare la procedura tramite Internet è necessario essere muniti di codice PIN, rilasciato dall’Ente seguendo una semplice procedura sul portale www.inps.it

Con una comunicazione del 26 settembre 2011 l’Istituto ha comunicato che qualsiasi medico, sia specialista che incaricato di un pubblico servizio, ha la possibilità di certificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l’esonero.

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