ISEE: cosa succede se cambia la residenza? È importante saperlo

Se un soggetto vive in un Comune ma ha la residenza con i genitori presso un altro Comune, per l’ISEE, fa parte del nucleo familiare originario?

Cosa accade all’ISEE se il contribuente non vive presso la residenza del nucleo familiare di origine? Ci sono degli obblighi da rispettare?

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L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) accerta la capacità economica di un determinato nucleo familiare e, allo stesso tempo, consente a coloro che la compilano di avere accesso a vari benefici; molte agevolazioni, infatti, sono legate al possesso di determinati requisiti reddituali.

Per avere la certificazione ISEE, bisogna compilare la cd. Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Si tratta di un documento nel quale si indicano i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali della famiglia. Tra le varie informazioni da inserire, vi sono anche alcune rese dall’Agenzia delle Entrate (come il reddito complessivo) e dall’INPS (tra cui i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari).

Per i redditi, si considera il secondo anno solare precedente (ad esempio, per la Dichiarazione del 2022, vale quella del 2020), invece, per il patrimonio mobiliare e immobiliare l’anno precedente a quello di presentazione della DSU. Ai fini del rilascio dell’ISEE standard (necessario per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate), bisogna  compilare la DSU Mini. Per alcune prestazioni specifiche, si compila la DSU Integrale. Infine, se c’è una riduzione del reddito del 25%, è possibile ottenere l’ISEE corrente, che può essere calcolato sempre, durante l’anno.

L’INPS, poi, dopo circa 10 giorni dalla presentazione della domanda, deve convalidare la DSU.

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ISEE e residenza: tutte le regole

La legge italiana consente ai cittadini di eleggere la propria residenza ed il domicilio anche presso due indirizzi differenti, se lo ritengono più opportuno. Ovviamente, tale scelta è possibile solo se non ci sono particolari esigenze che impongono la coincidenza di entrambi.

La regola generale, tuttavia, è che se si appartiene al nucleo familiare presso cui si ha la residenza, si continuerà a farne parte anche ai fini ISEE. Inoltre, è vero che per essere considerato nello stesso stato di famiglia è richiesta la convivenza, ma può rientrare nel nucleo familiare dei genitori anche un figlio maggiorenne ancora a carico IRPEF, ma non più convivente. Al contrario, chi ha una propria indipendenza economica, se supera il limite di reddito che lo farebbe rientrare ancora nel carico fiscale dei genitori, viene considerato come facente parte di un nucleo familiare a sé.

Teoricamente, dunque, è possibile continuare ad avere la residenza presso il Comune e la famiglia di origine ed il domicilio altrove; se, però, si lavora e si è economicamente indipendenti, non si può più far parte dello stato di famiglia dei genitori. Se, dunque, si lavora altrove, altrove si avrà anche il domicilio e non si potrà rientrare nel vecchio stato di famiglia.

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Cambio di residenza: impatto sul nucleo familiare

La legge prevede che il semplice fatto di condividere il domicilio non produce delle conseguenze ai fini ISEE. Il dato, infatti, fondamentale è la composizione del nucleo familiare.

Per la compilazione della DSU, non vengono presi in considerazione il differente domicilio né il contratto di locazione o di lavoro presso un altro Comune, bensì l’indirizzo di residenza da del contribuente.

Ci sono, però, delle ipotesi particolari, che impongono delle regole differenti. Per esempio, gli individui a carico di una persona, sono considerati rientranti nel suo nucleo familiare anche se fanno parte di altra famiglia anagrafica. Se, invece, essi sono a carico di più persone, allora rientrano nel nucleo di chi fa parte dello stesso stato di famiglia anagrafica. In tali situazioni, tuttavia, non si fa parte se si è economicamente e fiscalmente autonomi.

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