Sono tantissime le spese ammesse alla detrazione con la legge 104, tra cui anche la bicicletta con IVA agevolata al 4% ma a determinate condizioni.
Un Lettore in possesso della legge 104 articolo 3, comma 3, chiede se può acquistare una bicicletta da corsa non elettrica con IVA agevolata al 4%. Prima di rispondere al nostro Lettore, ci soffermiamo su alcuni beni e prestazioni che si possono acquistare e detrarre totalmente nella dichiarazione dei redditi, tra questi anche la bicicletta.
Le spese sono detraibili anche se sono sostenute per conti dei propri familiari non necessariamente a carico fiscalmente. In questo caso la detrazione è ammessa solamente se non ha trovato capienza nell’IRPEF dovuta dal familiare affetto da patologie (Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 20 aprile 2005, alla risposta n. 5).
Invalidità e legge 104: indennità per dolore alla mano o al polso
Tra le spese ammesse in detrazione, come riportato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E dell’anno 2020.
Esenzione bollo auto e legge 104: la domanda possono farla tutti?
Ad esempio, rientrano:
1) trasporto in autoambulanza del disabile in quanto spesa di accompagnamento (in questo caso la spesa è detratta interamente, mentre le spese sanitarie sono soggette alla franchigia di 129,11 euro. Quindi, solo la parte eccedente può essere detratta);
2) trasporto del disabile effettuato dalla ONLUS con rilascio di regolare fattura del servizio di trasporto prestato;
3) acquisto o affitto di carrozzelle e poltrone per inabili e minorati non deambulanti;
4) acquisto per arti artificiali per la deambulazione;
5) acquisto di apparecchi per il contenimento di ernie, fratture, e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
6) costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche sia se effettuate all’interno e sia all’esterno dell’abitazione;
7) adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo alla carrozzella;
8) acquisto di pedana sollevatrice per veicolo per le persone con disabilità grave;
9) installazione e manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione del soggetto affetto da disabilità grave;
10) acquisto telefoni per sordi;
11) acquisto computer, modem, fax, telefono a viva voce, tastiera espansa, schermo a tocco e costi di abbonamento al servizio di pronto soccorso rapido telefonico;
12) acquisto di cucine, limitatamente ai componenti dotati di dispositivi basati su tecnologie elettroniche, informatiche o meccaniche. Finalizzate a facilitare il controllo dell’ambiente per i soggetti disabili. La fattura deve specificare l’indicazione delle caratteristiche.
Le detrazioni ai punti 6, 7 e 8, non sono fruibili contemporaneamente al “bonus barriere“.
La circolare riporta che è ammessa alla detrazione fiscale con IVA agevolata al 4%, invece del 22%, l’acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita. Anche se tale bene non rientra tra gli ausili tecnici ed ausiliari indicati nel nomenclatore tariffario delle protesi per i soggetti con disabilità grave. Tale agevolazione è possibile solo se il disabile produca, oltre alla certificazione di handicap grave rilasciata dalla Commissione medica pubblica da cui risulti la patologia permanente, anche il: “certificato del medico specialista dell’ASL che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione“.
Nel caso esposto dal nostro Lettore, non si tratta di una bicicletta a pedalata assistita ma di una bicicletta da corsa, quindi, la risposta è negativa, non può fruire né della detrazione fiscale né dell’IVA agevolata al 4%.
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