Con la legge 104 si può acquistare una bicicletta con IVA agevolata al 4%

Sono tantissime le spese ammesse alla detrazione con la legge 104, tra cui anche la bicicletta con IVA agevolata al 4% ma a determinate condizioni.

Un Lettore in possesso della legge 104 articolo 3, comma 3, chiede se può acquistare una bicicletta da corsa non elettrica con IVA agevolata al 4%. Prima di rispondere al nostro Lettore, ci soffermiamo su alcuni beni e prestazioni che si possono acquistare e detrarre totalmente nella dichiarazione dei redditi, tra questi anche la bicicletta.

Con la legge 104 si può acquistare una bicicletta con IVA agevolata al 4%
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Le spese sono detraibili anche se sono sostenute per conti dei propri familiari non necessariamente a carico fiscalmente. In questo caso la detrazione è ammessa solamente se non ha trovato capienza nell’IRPEF dovuta dal familiare affetto da patologie (Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 20 aprile 2005, alla risposta n. 5).

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Con la legge 104 si può acquistare una bicicletta con IVA al 4%?

Tra le spese ammesse in detrazione, come riportato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E dell’anno 2020.

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Ad esempio, rientrano:

1) trasporto in autoambulanza del disabile in quanto spesa di accompagnamento (in questo caso la spesa è detratta interamente, mentre le spese sanitarie sono soggette alla franchigia di 129,11 euro. Quindi, solo la parte eccedente può essere detratta);

2) trasporto del disabile effettuato dalla ONLUS con rilascio di regolare fattura del servizio di trasporto prestato;

3) acquisto o affitto di carrozzelle e poltrone per inabili e minorati non deambulanti;

4) acquisto per arti artificiali per la deambulazione;

5) acquisto di apparecchi per il contenimento di ernie, fratture, e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;

6) costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche sia se effettuate all’interno e sia all’esterno dell’abitazione;

7) adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo alla carrozzella;

8) acquisto di pedana sollevatrice per veicolo per le persone con disabilità grave;

9) installazione e manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione del soggetto affetto da disabilità grave;

10) acquisto telefoni per sordi;

11) acquisto computer, modem, fax, telefono a viva voce, tastiera espansa, schermo a tocco e costi di abbonamento al servizio di pronto soccorso rapido telefonico;

12) acquisto di cucine, limitatamente ai componenti dotati di dispositivi basati su tecnologie elettroniche, informatiche o meccaniche. Finalizzate a facilitare il controllo dell’ambiente per i soggetti disabili. La fattura deve specificare l’indicazione delle caratteristiche.

Le detrazioni ai punti 6, 7 e 8, non sono fruibili contemporaneamente al “bonus barriere“.

Acquisto di una bicicletta con IVA agevolata

La circolare riporta che è ammessa alla detrazione fiscale con IVA agevolata al 4%, invece del 22%, l’acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita. Anche se tale bene non rientra tra gli ausili tecnici ed ausiliari indicati nel nomenclatore tariffario delle protesi per i soggetti con disabilità grave. Tale agevolazione è possibile solo se il disabile produca, oltre alla certificazione di handicap grave rilasciata dalla Commissione medica pubblica da cui risulti la patologia permanente, anche il: “certificato del medico specialista dell’ASL che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione.

Nel caso esposto dal nostro Lettore, non si tratta di una bicicletta a pedalata assistita ma di una bicicletta da corsa, quindi, la risposta è negativa, non può fruire né della detrazione fiscale né dell’IVA agevolata al 4%.

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