I recettori della pensione di reversibilità, si pensi alle vedove e ai superstiti di un familiare defunto, incontrano frequentemente difficoltà. Questo perché l’importo di cui beneficiano non può dirsi saldo e costante.
L’eventuale raggiungimento di altre entrate potrebbe causare una considerevole decurtazione.
E allora cosa accade? La pensione viene in gran parte tagliata. Vediamo a quanto ammonterà questa riduzione e quali potrebbero essere i margini potenziali della somma.
Un argomento complesso sul quale ha dovuto agire la Corte Costituzionale. L’ultima sentenza ha difatti sancito che nella circostanza di un cumularsi di redditi di svariata natura, la pensione di reversibilità non potrà essere ridotta oltre il relativo assommarsi dei medesimi. In caso contrario il superstite sarebbe illegittimamente leso.
Le direttive della Consulta, che hanno stabilito l’illegittimità costituzionale di un provvedimento incluso nella «riforma Dini», sono già operative grazie alla relativa comunicazione della risoluzione in Gazzetta Ufficiale.
Al di sotto di una certa soglia non si potrà più scendere. Coloro che avessero patito già una riduzione sproporzionata rispetto al dovuto potranno riacquistarla dall’Inps. Il tutto nei margini dell’ordinanza quinquennale dei crediti previdenziali.
Le decisioni stabilite dalla Corte Costituzionale hanno difatti conseguenza su ciascuno dei rapporti legali non ancora conclusi.
Il legislatore sulle pensioni di reversibilità attende, dal 1995, il sommarsi dei redditi di pensione con gli altri redditi di cui benefici dal beneficiario.
Per l’esattezza, se le entrate aggiuntive non oltrepassano il triplo del trattamento minimo (a oggi 523,83 euro), la cifra di reversibilità ricevuta dal superstite sarà equivalente al 60% di quella della pensione ricevuta dal coniuge defunto. Se le entrate personali del superstite andranno ad aumentare, la pensione di reversibilità andrà man mano a diminuire la sua percentuale
Ed è così che si possono spiegare quelle tante occasioni in cui si giunge a beneficiare di una pensione di reversibilità equivalente a meno di un terzo di quella “totale”.
Al fine di eludere riduzioni sconsiderate si è posta in essere una clausola di salvaguardia. In base a questa la pensione di reversibilità decurtata per il cumularsi di altri redditi non potrà presentarsi al di sotto del trattamento spettante al beneficiario quando le sue entrate siano comprese entro il margine massimo della fascia immediatamente anteriore.
In più, se il nucleo familiare dovesse includere figli minorenni, o studenti o inabili, non si andrebbe ad applicare alcun perimetro di cumulabilità tra la pensione di reversibilità e le altre entrate.
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