Pensione e riscatto crediti formativi: i chiarimenti INPS che eliminano ogni dubbio

Lo studente può riscattare i crediti formativi extrauniversitari ai fini pensionistici. Il messaggio Inps a riguardo.

Un recente comunicato dell’INPS fa luce sul riscatto dei crediti formativi, di fatto ampliando la possibilità per lo studente di sfruttare il meccanismo del riscatto ai fini pensionistici

Pensione e riscatto crediti formativi
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L’istituto di previdenza ha appena chiarito elementi interessanti circa il riscatto dei crediti formativi. Insomma, notizie di rilievo per coloro che intendono sfruttare il meccanismo del riscatto ai fini pensionistici, collegato ai periodi di studio e formazione all’università. In particolare, come precisato da un recente comunicato dell’Istituto di previdenza sociale, anche i crediti formativi riconosciuti dall’ateneo come validi ai fini di uno o più anni di un corso di laurea, possono essere oggetto di riscatto per finalità previdenziali.

Ciò nel dettaglio è spiegato dall’INPS, con il messaggio n. 1512 di quest’anno, avente il titolo: “Riscatto dei periodi di corso legale di studio universitario – Riconoscimento crediti formativi”. In esso l’Istituto indica che il riscatto è consentito a patto che l’interessato abbia ottenuto il correlato diploma di laurea e nei limiti della durata legale del corso stesso. Vediamo i dettagli.

Riscatto crediti formativi certificati dall’università

Quanto precisato dall’INPS è molto chiaro. In particolare, il periodo di formazione considerato come credito formativo dagli organi dell’università, sebbene formalmente extrauniversitario, può essere riscattato ai fini pensionistici. Infatti anche detto lasso di tempo concorre ad integrare il percorso accademico ai fini del conseguimento del titolo di laurea.

In ambito crediti formativi certificati dall’università, precisiamo quanto segue:

  • le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, in base a criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate in base alla normativa vigente sull’argomento;
  • gli atenei possono altresì riconoscere altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario.

In particolare, sulla scorta del meccanismo dei crediti formativi lo studente può sfruttare esperienze anche extra-universitarie, allo scopo di essere iscritto ad anni di corso universitario posteriori al primo. Insomma, un utile beneficio grazie al quale l’interessato a formarsi all’università è iscritto in via diretta al secondo o al terzo anno di laurea, godendo di un accorciamento del corso di studi e degli esami da compiere.

Ora il vantaggio non è soltanto dal lato formativo, ma anche da quello pensionistico. Vediamo più da vicino perché.

La svolta dell’INPS in tema di crediti formativi e riscatto ai fini pensionistici

Fino ad oggi l’INPS ha permesso il riscatto crediti formativi esclusivamente in riferimento al periodo di formazione universitaria. Adesso con il messaggio sopra citato, l’istituto di previdenza estende la possibilità di riscatto dei crediti formativi ai fini pensionistici.

In buona sostanza, anche il periodo di apprendimento valutato come credito formativo, sebbene extrauniversitario, concorre ad integrare l’iter universitario per il conseguimento del titolo.

Ecco perché può essere riscattato per la pensione, in quanto parte integrante del corso di laurea. Il messaggio n. 1512 dell’INPS a riguardo fuga ogni dubbio.

Riscatto crediti formativi: le conseguenze pratiche per lo studente

Alla luce di quanto delineato dall’INPS con la recente comunicazione, per gli studenti la situazione è quella di seguito esposta. Coloro che, a seguito di riconoscimento di esperienze formative pregresse da parte dei competenti organi accademici, siano iscritti ad un corso universitario in anni accademici posteriori al primo possono chiedere:

  • il riscatto ai fini pensionistici degli anni accademici in corso, in cui siano regolarmente iscritti;
  • il riscatto anche dei periodi riconosciuti dall’università come crediti formativi extrauniversitari, a patto che non siano coperti da altra contribuzione, individuati questi ultimi secondo la scelta degli interessati e nei limiti della durata del corso di studio.

Va da sé che comunque, in dette circostanze, l’INPS acquisirà attestazione dell’università. Da essa emergerà l’effettivo percorso universitario compiuto e il riconoscimento dei pregressi periodi di formazione, in quanto utili all’iscrizione ad anni posteriori al primo del corso universitario prescelto.

Domande di riscatto e applicazione delle novità in oggetto

A conclusione del messaggio n. 1512 del 2022, l’Istituto di previdenza rende noto che il mutato orientamento, applicato a tutte le gestioni amministrate – perciò sia alla gestione privata che a quella pubblica – sarà di riferimento per ogni domanda di riscatto al momento giacente e per i ricorsi amministrativi pendenti. Il nuovo orientamento ovviamente sarà valevole anche per le domande successive alla data di pubblicazione del messaggio in oggetto.

Non solo: eventuali domande già respinte potranno essere riesaminate su richiesta degli interessati, ovviamente presentata nei termini di legge.

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