Una fattura visibile ma non scaricata può davvero far ottenere la detrazione IVA? Una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate ha acceso l’attenzione su un principio poco noto: la “presa visione” del documento. Cosa succede se il file resta lì, nel portale, senza essere aperto? Un dettaglio che potrebbe trasformarsi in un problema serio per imprese e professionisti. È il momento di fare chiarezza su una regola che pochi conoscono, ma che può fare la differenza in sede di controllo fiscale.
Nel mondo della contabilità digitale, è sempre più comune imbattersi in fatture elettroniche che, per vari motivi, non vengono recapitate correttamente ma restano disponibili nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate. A prima vista sembrano accessibili, ma il diritto alla detrazione dell’IVA non è così automatico. Una recente pronuncia, la risposta n. 435/2023 dell’Agenzia, ha chiarito che ciò che davvero conta non è solo la presenza del file, ma il comportamento attivo del contribuente.

Molti pensano che basti registrare la fattura nei registri contabili per salvare il diritto alla detrazione. Ma non è così semplice. La legge richiede che il contribuente sia in possesso della fattura, e questo “possesso” si concretizza con la presa visione del documento. Senza quel gesto, accedere, leggere o scaricare, manca un requisito formale imprescindibile.
Il ruolo della “presa visione” nella detrazione dell’IVA
La normativa IVA, in particolare l’art. 19 del DPR 633/1972, impone due condizioni: l’esigibilità dell’operazione e il possesso della fattura. Quando il documento non viene recapitato tramite i canali abituali (PEC, SDI, software), ma finisce nell’area riservata del contribuente, la situazione si complica. In questi casi, secondo il provvedimento n. 89757/2018 dell’Agenzia, la data della “presa visione” rappresenta l’inizio del periodo utile per esercitare il diritto alla detrazione.

Il semplice fatto che la fattura sia stata caricata nel portale non è sufficiente. È necessaria un’azione attiva: scaricarla o aprirla. Se il contribuente registra la fattura nei registri IVA entro i termini, dimostrando di averla visionata, il diritto è valido. Ma se si dimostra che la fattura è stata ignorata, la detrazione può essere negata. La responsabilità ricade quindi sul comportamento del contribuente e sulla sua diligenza nel consultare il proprio cassetto fiscale.
Fattura non scaricata e responsabilità del contribuente
Nel caso analizzato nella risposta 435/2023, l’Agenzia ha ammesso che una fattura non recapitata ma registrata entro i termini della liquidazione può essere detratta, purché non vi sia stata inerzia colpevole. Questo significa che il contribuente non può semplicemente ignorare la presenza del documento nel sistema, altrimenti il diritto viene perso.
È quindi importante verificare spesso l’area riservata dell’Agenzia, anche in assenza di notifiche. Non è una formalità trascurabile: il rischio è perdere il credito IVA, con conseguenze concrete. Basta una semplice svista per compromettere una liquidazione. A livello pratico, si consiglia di attivare alert automatici e controllare con regolarità il portale. Questo non solo per rispetto delle regole, ma per tutelare la propria posizione fiscale.
In conclusione, il sistema digitale ha reso più efficiente la gestione delle fatture, ma richiede maggiore attenzione. La “presa visione” non è un dettaglio burocratico, ma un passaggio essenziale per far valere un diritto.