Permessi non goduti, vige il divieto: l’ordinamento italiano è categorico

In merito ai permessi non goduti dal lavoratore, l’ordinamento italiano e categorico: vige il divieto in maniera pressoché assoluta.

Sebbene l’ordinamento italiano disponga il divieto di accumulare ferie non godute esistono delle eccezioni ammesse dalla legge. In ogni caso, per le ferie non godute è prevista l’erogazione di un’indennità che ha lo scopo di offrire al lavoratore la possibilità di fruire di certo numero di ore e di giorni di assenza giustificata dal lavoro. Lo scopo delle ferie è quello di consentire al lavoratore di recuperare le energie fisiche e mentali e di dedicarsi alla propria vita familiare e sociale.

Permessi non goduti
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Per quanto riguarda i permessi non goduti, l’ordinamento italiano prevede un divieto che opera in maniera assoluta. Sono previste delle eccezioni che riguardano specifici casi come ad esempio la cessazione del rapporto di lavoro, che rende impossibile la prosecuzione dell’attività lavorativa e il godimento dei permessi maturati.

Permessi non goduti, vige il divieto: cosa dice il CCNL

Ai lavoratori dipendenti, i contratti collettivi nazionali del lavoro riconoscono dei permessi retribuiti che consentono di assentarsi dal lavoro per gestire faccende personali.

Alcuni contratti collettivi possono disporre una scadenza alla fruizione dei permessi. In tal caso, a superamento di tale scadenza il datore di lavoro è tenuto a liquidare i permessi non goduti.

Ad esempio, il contratto collettivo commerciale e terziario della Confcommercio ha stabilito che il lavoratore ha la possibilità di beneficiare di permessi della durata di:

  • 4/8 ore che corrispondono alle 4 festività soppresse;
  • 56 ore annue per le aziende che hanno fino a 15 dipendenti
  • 72 ore all’anno per le aziende che hanno più di 15 dipendenti.

Per quanto riguarda i permessi relativi alle festività abolite, il contratto collettivo nazionale del lavoro dispone che se queste non vengono fruite entro l’anno di maturazione devono essere liquidate con la retribuzione, al momento della scadenza.

Tuttavia, è possibile usufruire delle ore maturate nell’anno precedente entro il 30 giugno dell’anno successivo. Se al 30 giugno ci sono ancora degli eventuali ore avanzate queste dovranno essere liquidate.

Lo stesso discorso vale anche per i cosiddetti permessi ROL, ovvero quelli per la riduzione dell’orario di lavoro.

Anche in questo caso, se il CCNL prevede la monetizzazione dei permessi maturati ma non fruiti, la liquidazione avverrà d’ufficio inserendo il relativo importo in busta paga.

In questo modo, i lavoratori riceve una retribuzione più alta rinunciando ad ore di assenza giustificata.

Liquidazione per volontà del datore di lavoro

In base a quanto stabilito dall’ordinamento italiano, il lavoratore ha la possibilità di chiedere la monetizzazione di una certa quantità di permessi maturati ma non goduti, in qualsiasi momento dell’anno. La richiesta può essere effettuata anche lontano dalla scadenza prevista dal contratto.

In tal caso, però, il dipendente dovrà presentare un’apposita richiesta scritta al datore di lavoro da consegnare a mano, tramite raccomandata a/r o con posta elettronica certificata.

L’importo in busta paga

Quando avviene la liquidazione dei permessi maturati, ma non goduti, l’importo viene inserito direttamente nella busta paga del lavoratore. Generalmente la somma di denaro in busta paga viene indicata con la voce: “Permessi non goduti” o “Monetizzazione permessi”.

Nel cedolino, il lavoratore troverà l’indicazione del numero di ore di permessi da pagati e, in un’altra colonna, il valore della retribuzione orari.

L’importo da monetizzare è dato dalla moltiplicazione tra le ore di permessi da pagare e la retribuzione oraria del lavoratore.

L’importo inserito in busta paga a titolo di liquidazione dei permessi è soggetto a contributi INPS e IRPEF. Inoltre, la somma di denaro in questione concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali. Pertanto, dovrà essere indicata nel modello 730 per la dichiarazione dei redditi.

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