Contratto di locazione per posti auto e spese accessorie: scopri come ripartire correttamente luce, acqua e rifiuti senza conflitti.
Quando si parla di contratti di locazione riguardanti posti auto, ci si concentra spesso sul canone, trascurando però il tema delle spese accessorie. In realtà, proprio queste spese possono diventare terreno di discussione tra locatore e conduttore, soprattutto se il contratto è stato stipulato in forma verbale e registrato solo ai fini fiscali. La gestione di utenze come luce e acqua, o di costi fissi come la TARI, non ha un trattamento uniforme imposto dalla legge. È quindi necessario capire quali obblighi ricadono sul locatore, quali sul conduttore e quali possono essere regolati solo con accordi privati.

Il Codice civile fornisce principi generali, la Legge 392/1978 detta regole sui servizi comuni, mentre la normativa sulla TARI individua chi deve pagarla in base alla detenzione dell’immobile. In questo scenario, conoscere i riferimenti normativi e le prassi consigliate da esperti e associazioni di amministratori è fondamentale per prevenire controversie.
Cosa prevedono le norme su obblighi e spese
Il Codice civile stabilisce che il locatore deve consegnare il bene in buono stato e mantenerlo idoneo all’uso pattuito (art. 1575), mentre il conduttore deve sostenere le spese di manutenzione ordinaria e le piccole riparazioni legate all’uso (art. 1576). La Legge 392/1978, all’articolo 9, chiarisce che le spese per pulizia, illuminazione, acqua ed altri servizi comuni sono a carico del conduttore salvo diverso accordo, e riconosce all’inquilino il diritto di visionare la documentazione delle spese entro due mesi. La normativa sulla TARI, introdotta con la legge 147/2013, stabilisce che la tassa è dovuta da chi detiene l’immobile per più di sei mesi l’anno: nei locali adibiti a parcheggi può quindi essere imputata al singolo utilizzatore in base alla superficie occupata, oppure restare in capo al proprietario con successiva ripartizione interna.

Le guide dell’Agenzia delle Entrate sulle locazioni ricordano l’importanza di distinguere tra spese di godimento, imputabili al conduttore, e oneri straordinari, che spettano al proprietario. Secondo le indicazioni dell’ANACI, non esiste un tetto massimo legale: il principio guida resta l’autonomia contrattuale, purché i criteri siano coerenti e documentabili.
Criteri pratici di ripartizione e strumenti di chiarezza
Nella prassi, le utenze a consumo come l’energia elettrica destinata all’illuminazione o al funzionamento di un cancello automatico vengono ripartite in base all’uso effettivo, se misurabile con contatori, oppure in parti uguali tra i conduttori. Le spese fisse come la TARI, la pulizia periodica o piccoli interventi di manutenzione sono spesso divise per numero di posti o per superficie assegnata; se vi sono box chiusi e stalli scoperti, si possono applicare coefficienti diversi. Gli esperti del settore immobiliare consigliano di predisporre una scrittura privata integrativa al contratto, anche se questo è verbale, per dettagliare voci, criteri e periodicità di pagamento.
In questo documento è utile indicare l’elenco delle spese (luce, acqua, TARI, pulizia), i criteri adottati, le modalità di conguaglio e il diritto del conduttore a visionare fatture e consuntivi. Tale approccio, evidenziato anche dagli amministratori condominiali e dagli avvocati che si occupano di locazioni, consente di rendere la gestione trasparente e di ridurre al minimo i rischi di contestazione. Il risultato è un sistema di ripartizione equilibrato, fondato su proporzionalità e regole condivise, che si adatta bene anche ai contratti per posti auto e garantisce una convivenza chiara tra diritti e doveri delle parti.