Grande novità della legge n. 203/2024, modifica l’art. 41 DLGS n. 81/08, decide il medico, ma c’è di più.
È il caso di chi rientra dopo 60 giorni di malattia, ci si domanda se la visita medica sia obbligatoria date le ultime novità apportate dalla legge n. 203/2024. Questa ha modificato il DLGS n. 81/08 all’art. 41. Si parla di decisione del medico, ma anche di giudizio di idoneità, un vero e proprio obbligo.

La modifica dell’art. 41 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, DLGS n. 81/2008, introduce importanti novità al rientro al lavoro dopo un’assenza per motivi di salute superiore ai 60 giorni continuativi. Si conferma che non ci sarà in automatico una visita medica preventiva, ma ben altro.
Prima di questo aggiornamento, l’art. 41 comma 2 lettera e-ter del DLGS 81/2008, imponeva al datore di lavoro l’obbligo di tassare una visita medica preventiva, prima del rientro in ufficio. L’obiettivo era verificare l’idoneità del lavoratore alla mansione specifica. Quest’ultimo non avrebbe potuto riprendere senza suddetto controllo. Il costo della visita doveva esser sostenuto dal datore.
Non c’è un automatismo, ma una visita subordinata alla valutazione di necessità del medico competente in azienda. Proprio lui decide caso per caso, se risulta necessario sottoporre un lavoratore ad un esame clinico diretto. Ciò è determinato dalla natura e gravità della patologia, dalla durata, rischi professionali nella ripresa, e tutta la documentazione che attesti malattia e guarigione.
Cosa si evince?
Cos’è il giudizio di idoneità? Rientro al lavoro dopo malattia cosa fare
Che sostanzialmente la responsabilità decisionale sulla condizione di porre la visita di rientro o meno, è data al medico competente. Ma cos’è il giudizio di idoneità? Ecco come avviene il rientro al lavoro dopo malattia.

Anche senza visita fisica, il giudizio di idoneità è sempre obbligatorio, lo conferma la recente modifica all’art. 41 del DLGS n. 81/2008 posta dalla legge n. 203 del 13 dicembre 2024. Si elimina l’obbligo automatico della visita medica fisica per il rientro al lavoro. L’idoneità di giudizio è posta in essere dal medico, che è comunque tenuto a esprimere formalmente un giudizio di idoneità dl lavoratore alla mansione.
Ciò si baserà sulla documentazione medica presente, da certificati a relazioni specialistica, e sulla conoscenza che il medico ha dei rischi del lavoratore nel suo rientro. Si tratta di un giudizio che può essere di idoneità piena, con prescrizioni/limitazioni o di inidoneità temporanea o permanente.
Ad esempio, un lavoratore come un impiegato videoterminalista guarito dalla polmonite, anche se non necessita di visita fisica, dovrà comunque avere un certificato di idoneità dal medico.
La procedura si applica ai lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria in azienda, questo in relazione ai rischi della mansione. L’insieme degli atti medici che servono a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori in base ai rischi.
Quindi, il datore deve informare velocemente il medico al rientro del lavoratore dopo 60 giorni di malattia, e non riammetterlo senza aver avuto da quest’ultimo il giudizio di idoneità. Infine, deve sostenere i costi relativi alla sorveglianza sanitaria, inclusa l’eventuale visita di rientro o valutazione.