Riforma TFR e obbligo di versamento all’INPS: dal secondo anno cambia tutto

La riforma del TFR cambia il momento in cui scatta l’obbligo di versamento all’INPS e costringe le imprese a rivedere tempi e verifiche dimensionali. La manovra 2026 introduce regole progressive che incidono soprattutto sui primi anni di vita aziendale. Capire quando nasce l’obbligo diventa decisivo per evitare errori contributivi.

Il TFR al Fondo di tesoreria INPS torna al centro dell’attenzione con la manovra 2026, che ridisegna gradualmente i criteri dimensionali per il conferimento. La nuova disciplina non si applica in modo uniforme a tutte le imprese e introduce una distinzione netta tra primo anno di attività e anni successivi.

Riforma TFR
Riforma TFR e obbligo di versamento all’INPS: dal secondo anno cambia tutto (Trading.it)

La circolare INPS n. 12/2026 chiarisce un quadro che, almeno nella fase iniziale, presenta una convivenza tra vecchie e nuove regole. In questo contesto, elementi come numero di addetti, anno di costituzione dell’azienda e adempimenti telematici diventano determinanti per stabilire se e quando il datore di lavoro deve versare il trattamento di fine rapporto all’INPS.

TFR all’INPS: quando scatta l’obbligo dal secondo anno di attività

La riforma stabilisce che, a regime, l’obbligo di versare il TFR al Fondo di tesoreria INPS nasce se il datore di lavoro ha raggiunto, nell’anno precedente, una determinata soglia occupazionale.

Il primo anno di attività segue però una logica diversa. In questa fase continuano ad applicarsi le regole precedenti, secondo le quali l’obbligo sorge se l’azienda raggiunge, nello stesso anno di avvio, la soglia di 50 dipendenti. In tal caso, il versamento del TFR al Fondo di tesoreria risulta dovuto dal mese di inizio attività, senza attendere l’anno successivo.

La fase di transizione riguarda anche l’anno di costituzione. Le nuove regole trovano applicazione per le aziende costituite entro il 2024, mentre per quelle nate nel 2025 e nel 2026 continuano a valere integralmente le disposizioni preesistenti. Si crea così un sistema a doppio binario che richiede particolare attenzione nella lettura dei requisiti.

Dal punto di vista operativo, il datore di lavoro deve comunicare all’INPS la sussistenza del requisito dimensionale attraverso l’invio telematico del modello SC34 e richiedere il codice autorizzativo 1R, passaggi indispensabili per adempiere correttamente all’obbligo contributivo.

Un caso pratico aiuta a chiarire l’impatto della riforma. Un’azienda costituita nel 2024 che nel 2025 supera i 60 dipendenti dovrà iniziare a versare il TFR al Fondo di tesoreria dal secondo anno, perché il requisito dimensionale risulta raggiunto nell’anno precedente. Diverso il caso di una società nata nel 2026 che arriva a 50 addetti nello stesso anno: qui scatta l’obbligo immediato, dal mese di avvio, secondo le vecchie regole ancora applicabili.

La riforma del TFR non cambia l’istituto in sé, ma incide profondamente su tempi, soglie e verifiche. Per le imprese, soprattutto quelle in crescita, monitorare l’organico anno per anno diventa essenziale per non trovarsi impreparate davanti a un obbligo che, con il passare del tempo, riguarderà una platea sempre più ampia.

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