La pensione di reversibilità è legata all’accettazione dell’eredità? Ecco cosa ha stabilito la Corte Costituzionale.
Uno dei dubbi più frequenti tra i chiamati all’eredità che vorrebbero rinunciare al lascito riguarda la possibile perdita del diritto alla pensione di reversibilità. Al momento dell’apertura della successione, infatti, si hanno tre possibilità: accettare l’eredità (espressamente o tacitamente), accettarla con beneficio d’inventario (evitando i debiti del defunto) o rinunciare all’eredità (tramite apposita dichiarazione).
Alla pensione di reversibilità si applica la stessa regola stabilita per il diritto di abitazione e uso della casa familiare e per il diritto alle rendite legate a polizze vite stipulate dal defunto: anche in caso di rinuncia all’eredità permangono. Per quale motivo? Al riguardo è intervenuta una fondamentale sentenza della Corte Costituzionale.
La pensione di reversibilità è una prestazione con natura assistenziale, per la quale non valgono le regole della successione, che viene riconosciuta dall’INPS al ricorrere dei requisiti fissati dalla legge. A stabilirlo è la sentenza n. 268/1987 della Corte Costituzionale.
I giudici hanno sottolineato che la pensione che spetta ai superstiti non ha carattere successorio, perché è retta da apposite leggi previdenziali che sanciscono come la prestazione debba essere erogata anche nell’ipotesi di rinuncia all’eredità. Negare il diritto alla pensione di reversibilità significherebbe negare lo scopo primario per il quale è stata introdotta: evitare che i familiari del defunto versino in una condizione di disagio economico in seguito all’evento morte. Per tale ragione, si tratta di una prestazione che viene riconosciuta a prescindere dall’accettazione dell’eredità.
Ricordiamo che la pensione di reversibilità spetta ai seguenti soggetti:
La prestazione, inoltre, non fa parte dei crediti impignorabili previsti dall’art. 545 del codice di procedura penale. Di conseguenza, così come lo stipendio e la pensione di vecchiaia, può essere pignorata nella misura di un quinto del suo importo, a cui va sottratto il cd. minimo vitale (il limite garantito per assicurare un’esistenza dignitosa al titolare, pari a 1.077,36 euro). In caso di rinuncia del lascito, invece, non può esserci il pignoramento, perché non si verifica la successione dei debiti del defunto.
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