Se il marito ha cifre importanti da pagare, si deve agire: come non farsi sommergere dai debiti.
Avere cifre importanti da pagare non è una bella notizia, i debiti condivisi con il coniuge, marito o moglie che sia, hanno una gestione ben precisa. È il diritto di famiglia italiano a dire come fare.

La paura di perdere beni per la condivisione della vita matrimoniale è una questione diffusa.
L‘art. 2740 c.c. sancisce il principio della responsabilità patrimoniale e personale: ciascuno risponde alle proprie obbligazioni con beni presenti e futuri. Nel caso del debito del singolo, questo non si estende all’altro, il quale non diventa debitore solidale. Per la Cassazione se un debito è contratto per bisogni familiari, l’altro, non diventa debitore verso i terzi.
Ci sono eccezioni, come i debiti contratti congiuntamente, il mutuo, le obbligazioni per i bisogni primari dei figli, conti cointestati. La protezione più efficace è la separazione dei beni all’artt. 215 e successivi del c.c.. I coniugi mantengono titolarità esclusiva sui beni e sui debiti del patrimonio personale.
I debitori del coniuge non possono aggredire i beni di proprietà esclusiva dell’altro, rimanendo l’obbligo di contribuire ai bisogni familiari. Con la comunione c’è una gestione più complessa dei debiti, posta all’159 c.c., s’intrecciano patrimonio comune e personali. La responsabilità cambia in base al debito.
Se contratti per l’interesse familiare, esempio art. 186 c.c. per mantenimento, i creditori si soddisfano principalmente con i beni in comune, art. 189 comma 1 c.c., e se questi non sono sufficienti a pagare, si rifanno a quelli personali dei coniugi, art. 190 c.c.. Il titolo esecutivo per un coniuge è efficace anche verso l’altro per beni comuni, e per la metà dei personali.
Come proteggersi dai guai, se il marito ha cifre da pagare, ecco cosa fare
Per proteggersi non bisogna dire di no a prescindere alla comunione dei beni. Se il marito, o la moglie, ha cifre importanti da pagare, si devono conoscere bene i regimi in questione.

Se il coniuge ha debiti personali, risponde con i beni esclusivi, ma in regime di comunione legale, i creditori del singolo possono aggredire sussidiariamente quelli della comunione, quando i beni del debitore non bastano. La quota limite è la metà del valore del bene comune.
Se c’è pignoramento di un bene comune, si aggredisce totalmente, non c’è una quota ideale, e il coniuge non debitore ottiene la metà della somma lorda ottenuta dalla vendita del bene. Si scioglie limitatamente la comunione del bene.
Se un creditore vuole pignorare dei debiti che non c’entrano con quel debito, il coniuge si può difendere. Agli artt. 65, 617 e 619 del c.p.c., si usano 3 opposizioni: all’esecuzione, per contestare il diritto; agli atti esecutivi, per contrastare la regolarità formale; infine, al terzo dell’esecuzione, se c’è un diritto sul bene pignorato.
Infine, se il coniuge compie vendite simulate, ad esempio, per sottrare beni ai creditori, questi possono mediate art- 2901 c.c., esperire l’azione revocatoria per dichiarare inefficaci gli atti e pignorare i beni.