La vecchia questione spesso irrisolta delle spese condominiali. Quando devono essere pagate e quando no, ma anche i motivi.
Le spese condominiali sono i costi sostenuti per la gestione e la manutenzione delle parti comuni di un edificio, come scale, ascensori, giardini, impianti di riscaldamento centralizzato, ecc.

Le spese vengono suddivise tra tutti i proprietari degli immobili che fanno parte del condominio, seguendo criteri stabiliti nel regolamento condominiale o in base ai millesimi di proprietà nel caso non fosse presente un regolamento. Può succedere che un condominio abbia pagato più del dovuto, ad esempio per un errore di conteggi effettuato dall’amministratore oppure per una scorretta applicazione delle tabelle millesimali. In questi casi ci spetta un rimborso?
L’assemblea condominiale è sempre chiamata ad approvare il bilancio consuntivo con il rendiconto delle spese sostenute dal condominio durante l’anno appena concluso. E sarà questo il momento in cui i condòmini possono far valere eventuali errori nel bilancio che, se approvato, può essere impugnato entro i successivi trenta giorni.
Le spese condominiali che non sempre devono essere pagate
Il condomino che ritiene di aver pagato più del dovuto deve impugnare il bilancio e rivolgersi alla legge: se infatti il rendiconto diventasse definitivo, la spesa si intenderebbe approvata e, pertanto, non sarebbe possibile chiederne il rimborso.

Se, al contrario, la spesa non dovesse risultare nel preventivo, il condomino avrebbe comunque diritto al rimborso in base alle normali regole che disciplinano l’indebito oggettivo, cioè il pagamento di somme non dovute (art. 2033 cod. civ.). Secondo la legge, il versamento delle spese che il condomino esegue in favore del condominio prima che sia chiara una completa definitiva e deliberazione di approvazione dell’intervento ben può configurare un pagamento indebito. Il diritto al rimborso delle spese condominiali pagate in eccesso si prescrive nel termine di dieci anni, dopo il credito del condomino deve ritenersi nullo.
Nell’ipotesi in cui si tratti di impugnare la delibera che ha approvato il rendiconto, il condomino è onerato di contestare la decisione entro il termine di trenta giorni da quando è stata adottata oppure notificata. Anche in questo caso, il diritto a far valere il rimborso non è illimitato nel tempo: ottenuto l’annullamento della delibera da parte del giudice o la revoca da parte dell’assemblea, il condomino che ritiene di aver pagato in eccesso deve comunque attivarsi per avere la restituzione, entro l’ordinario termine di prescrizione decennale.
Se il condomino ha pagato in passato più di quanto dovuto e ciò risulta da un documento inconfutabile come il provvedimento del giudice, il bilancio o il riconoscimento del debito sottoscritto dall’amministratore, invece di chiedere il rimborso è possibile portare in compensazione il credito con i futuri oneri da pagare.