Esclusioni e obblighi per sport e assicurazione, con queste nuove regole bisogna vare tutto sotto controllo.
Arrivano importanti chiarimenti dalla Circolare INAIL n. 31/2025 in merito all’assicurazione e allo sport. Ci sono obblighi per i soci delle associazioni sportive dilettantistiche, ma anche casi particolari con una gestione ben precisa.

Nella circolare n. 46 del 27 ottobre 2023, l’INAIL forniva le indicazioni operative ai fini assicurativi dal 1° luglio per i lavoratori subordinati sportivi e dei titolari dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di tipo amministrativo-gestionale. Questo ai sensi degli artt. 34 e 37 del DLGS n. 36 del 28 febbraio 2021.
La nuova circolare, la n. 31, risponde alle richieste delle strutture territoriali successivamente alla riforma del lavoro sportivo posta con il DLGS n. 26 del 2021.
La domanda è se possa ritenersi sufficiente l’obbligo assicurativo presso l’INAIL per quanto concerne le ASD, cioè le Associazioni Sportive Dilettantistiche, e i soci, SSD, i quali svolgano nell’interesse del team, le attività di istruttore o di accoglienza, come front office, pagamenti, e attività amministrative. Il rapporto di lavoro sportivo al DLGS n. 36 segue una disciplina particolare.
L’art. 25 comma 5 dello stesso decreto, stabilisce che per ciò che non è disciplinato dal decreto, ai rapporti di lavoro sportivo, si applicano le norme sui rapporti di lavoro nell’impresa. Tenendo conto di quelle di carattere previdenziale e tributario.
La norma speciale prevale su quella generale davanti il tema dell’obbligo assicurativo posto nel DPR n. 1124/1965. Per cui il socio di un’ASD o SSD, associazione o società sportiva che sia, e che svolge senza scopo di lucro, attività sportiva e di formazione, va assicurato solo davanti un rapporto di lavoro subordinato. Non basta ai fini di tutela assicurativa il solo vincolo associativo o sociale.
Esclusioni e obblighi assicurativi per sport e assicurazione, cosa cambia
Capire chi è definito un lavoratore sportivo, aiuta a comprendere le varie esclusioni e gli obblighi davanti il tema di sport e assicurazione, ecco cosa cambia dalla riforma.

Un atleta, allenatore, direttore tecnico, al di là del settore professionistico o dilettantistico, che esercita l’attività a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo posto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, o a favore delle federazioni Nazionali, Discipline sportive associate, o degli Enti di promozione sportiva, pure paraolimpiche, del CONI, CIP e Sport e salute SPA, o di altri tesserati ai sensi dell’art. 15.
Chi come tesserato, svolge davanti un corrispettivo, un’attività sportiva tra quelle necessarie, ad esclusione di quelle amministrative e gestionali. Non si considerano lavoratori sportivi quelli che compiono prestazioni nel settore di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo, e che per esercitare sono iscritti a albi ed elenchi professionali.
Gli associati di ASD e ai soci SSD non possono essere destinatari della disciplina generale dell’obbligo assicurativo ai sensi dell’art. 4 comma 1 n. 7 del DPR n. 1124 del30 giugno 1965.
L’assicurazione per infortuni sul lavoro o malattie professionali è estesa ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata di tipo amministrativo-gestionale, a favore delle società e associazioni sportive. Prima della riforma, l’obbligo assicurativo INAIL era escluso perché i compensi dei collaboratori rientravano tra “redditi diversi”.