Superbonus 110% anche per i contribuenti in regime forfettario se utilizzano la cessione del credito anche per pagare l’imposta sostitutiva.
Con le nuove disposizioni si è creata una corsa contro il tempo per asseverare gli stati di avanzamento lavori (SAL) relativi al Superbonus 110%. Il tutto per inviare all’ENEA entro il 31 dicembre 2021 i relativi file. Ricordiamo, infatti, che entro tale data deve essere asseverato un SAL non inferiore al 30% (Decreto MISE del 6 agosto 2020 allegato 2). Solo inviando entro il 31 dicembre 2021 il SAL non inferiore al 30% dei lavori effettuati, si ha diritto alla fruizione del Superbonus anche per i lavori non completati.
Tale slittamento si genera in automatico dal sistema dell’Enea, dal servizio dedicato sul portale, nel momento in cui si invia il file dell’asseverazione. Si evidenzia che i tempi stretti e con più complicazioni per i contribuenti in regime forfettario che se non invio entro il 31 dicembre la comunicazione, rischiano di perdere l’unica possibilità di beneficiare delle agevolazioni.
I contribuenti in regime forfettario non possono detrarre direttamente la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi annuale, possono beneficiare del Superbonus 110% solo con la cessione del credito a terzi. Oppure, con lo sconto in fattura. Superbonus e bonus edilizi: la documentazione da presentare prima dell’inizio dei lavori che non tutti conoscono
A chiarire tale aspetto la circolare n. 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate che detta: “dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva“. Quindi, rientrano in tale definizione i contribuenti in regime forfettario, poiché si tratta di una detrazione dall’imposta lorda. Però, la circolare ricorda che, i contribuenti forfettari per ovviare, possono ottenere la maxi agevolazione con la cessione del credito a terzi o con lo sconto diretto in fattura, attraverso la comunicazione dell’opzione da inviare all’Agenzia delle Entrate.
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A supporto di tale tesi l’Agenzia delle Entrate con due risposte all’interpello ha precisato nel dettaglio la posizione dei contribuenti in regime forfettario (risposte: 543 e 514 dell’anno 2020). Nello specifico si legge che il Superbonus 110% è possibile non solo tra i soggetti che possono ricevere i crediti di imposta per i vari bonus edilizi, ma anche per i contribuenti in regime minimo o forfettario, con l’utilizzo della cessione di imposta a terzi anche per il pagamento dell’imposta sostitutiva lorda.
Fonte: Risposte all’interpello n. 543 del 12 novembre 2020 e 514 del 2 novembre 2020
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