Cartelli con scritte come “in offerta” che non corrispondono a reali sconti possono trarre in inganno i consumatori. La normativa italiana ed europea stabilisce regole precise per la trasparenza dei prezzi e delle promozioni, imponendo ai commercianti obblighi chiari per evitare pratiche scorrette.
Il Codice del Consumo vieta qualsiasi messaggio che possa indurre il cliente a credere nell’esistenza di uno sconto o di una offerta speciale inesistente. Questa disposizione si applica non soltanto ai cartellini dei prodotti, ma anche all’intero allestimento dei punti vendita, compresi cartelli, espositori e materiali pubblicitari. Episodi riportati da clienti in diversi supermercati evidenziano come, talvolta, la presentazione di un prodotto possa risultare fuorviante, portando chi acquista a pensare di ottenere un ribasso che in realtà non esiste.

La normativa, invece, impone che la comunicazione commerciale rispetti rigorosi criteri di trasparenza e correttezza, affinché ogni consumatore possa valutare le proprie scelte in maniera consapevole e senza il rischio di subire inganni. Proprio per questo le autorità invitano i commercianti a predisporre un’informazione chiara e non ambigua, specificando sempre la presenza effettiva di sconti o riduzioni di prezzo, così da evitare contestazioni e possibili sanzioni.
Le regole sulle offerte nei supermercati
La normativa nazionale, allineata a quella europea, prevede che in caso di offerta promozionale debbano essere indicati chiaramente il prezzo originario e quello scontato, con la relativa percentuale di riduzione. Dal 2023, con l’entrata in vigore della direttiva Omnibus, l’obbligo si è ulteriormente rafforzato: ogni sconto deve riportare il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti.
Secondo l’<strong’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l’uso di cartelli generici come “in offerta” senza reali riduzioni di prezzo può configurare una pubblicità ingannevole. Le sanzioni previste sono significative e possono variare da 5.000 € a 5 milioni di €, a seconda della gravità della violazione.

Inoltre, l’Unione Nazionale Consumatori sottolinea che non basta apporre cartellini di colore diverso per segnalare uno sconto: ciò che conta è la chiarezza dell’informazione, comprensibile anche per il consumatore meno esperto. Un cartello che induce a pensare a un ribasso inesistente viola il principio di correttezza commerciale sancito dal Codice del Consumo.
Responsabilità dei commercianti e diritti dei consumatori
Il responsabile della trasparenza dei prezzi è sempre il venditore. Non è accettabile scaricare la responsabilità sul cliente, sostenendo che spetti a lui verificare attentamente ogni cartellino. Le autorità e le associazioni dei consumatori ribadiscono che è compito del commerciante garantire una comunicazione chiara, evitando allestimenti che possano generare confusione.
Per tutelarsi, i clienti possono segnalare comportamenti scorretti all’AGCM o alla Guardia di Finanza, allegando prove fotografiche delle irregolarità. Nei casi più gravi, le pratiche ingannevoli possono portare non solo a multe, ma anche a procedimenti civili per il risarcimento dei danni subiti dai consumatori.
Secondo un recente rapporto di Altroconsumo, oltre il 20% dei reclami ricevuti riguarda proprio offerte pubblicizzate in modo fuorviante nei supermercati. Questo dimostra quanto il tema sia attuale e quanto sia importante, per i consumatori, conoscere i propri diritti e pretendere il rispetto delle regole.
Alla luce di ciò, utilizzare espositori con diciture “in offerta” senza ribassi concreti può essere considerata una pratica illecita, con conseguenze dirette per il venditore. La legge è chiara: ogni promozione deve essere reale, documentata e comunicata con la massima trasparenza.