È possibile ottenere l’esonero delle tasse universitarie per gli studenti con disabilità, ma molto dipende anche dall’Ateneo.
In quest’articolo analizziamo nel dettaglio come ottenere l’esonero delle tasse universitarie, rispondendo al quesito di una Lettrice che affronta una situazione comune a molte famiglie.

Il quesito si riferisce ad una studentessa disabile titolare della Legge 104 art. 3 comma 1, e malgrado i genitori abbiano presentato l’attestazione di inabilità INAIL, che specifica il grado di inabilità, la segreteria dell’Università non ha voluto riconoscere l’esonero.
Esonero tasse universitarie per studenti con disabilità
A chiarire quando spetta l’esonero delle tasse universitarie per studenti con disabilità è il Ministero per le Disabilità. Nella nota di chiarimento, il Ministero specifica che ogni Ateneo universitario dispone di un proprio regolamento, che consigliamo di consultare al fine di ottenere informazioni dettagliate in merito.

La prassi generale prevede l’esonero delle tasse universitarie totale, come da Decreto legge n. 68 del 2012 ed ex articolo 30 e della legge 118 del 1971, in base ai seguenti casi: studenti con una percentuale invalidante non inferiore al 66%; studenti che hanno requisiti di eleggibilità per ottenere la borsa al Diritto allo Studio; studenti stranieri che hanno conseguito dal Governo italiano una borsa di studio per l’intero anno.
Pertanto, gli studenti con la certificazione ai sensi della legge 104/1992, possono ottenere l’esonero totale delle tasse universitarie, solo se hanno una percentuale invalidante non inferiore al 66%. Inoltre, in questi casi, non serve l’ISEE e non sono previsti limiti di reddito.
Nella nota, si legge anche che l’esonero delle tasse universitarie per studenti con disabilità, spetta anche ai figli di genitori che percepiscono la pensione di inabilità (Legge 118 del 1971). In quest’ultimo caso i genitori devono presentare un’apposita autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti.
Studente disabile: le tasse le decide l’Ateneo universitario
Come evidenziato, la norma non fa distinzione della legge 104 in base all’articolo 3 comma 1 e l’articolo 3 comma 3 (con grave disabilità).
Anche se si ha diritto all’esonero, alcuni Atenei chiedono un contributo a titolo di imposta di bollo, tassa regionale o tassa di iscrizione. Ad esempio l’Università Sapienza di Roma, l’Università di Firenze e l’Università di Milano, chiedono il versamento annuo dell’imposta di bollo di 16 euro.
L’esonero totale o parziale delle tasse è a discrezione dell’Ateneo universitario, infatti, in alcuni casi, l’esenzione è riconosciuta a prescindere dal grado di invalidità o dalla situazione di gravità ai sensi della legge 104/1992.
Infine, a seconda le disposizioni dell’Ateneo universitario, gli studenti che hanno un grado di invalidità tra il 45% e il 66%, possono ottenere un’esenzione parziale delle tasse universitarie. Oppure, possono essere esonerati dal pagamento delle tasse solo il primo anno, mentre dal secondo, l’esonero è proporzionato in base all’ISEE del nucleo familiare.
In conclusione, per capire se si ha diritto dell’esenzione, è indispensabile consultare il regolamento del propro Ateneo universitario e verificare la documentazione da presentare.