I dipendenti sia del settore privato che pubblico, a dicembre ricevono la tredicesima in busta paga, chiamata anche gratifica natalizia, ma cosa succede se il dipendente fa molte assenze?
La tredicesima è una mensilità aggiuntiva corrisposta in coincidenza del periodo di Natale, ed è per questo che è chiamata anche gratifica natalizia. Tranne che il datore di lavoro con accordo del lavoro, non preveda la liquidazione del rateo mensilmente, è corrisposta in un’unica soluzione a dicembre. La domanda a cui oggi rispondiamo è cosa succede ad un dipendente che nell’arco dell’anno ha fatto molte assenze, ha diritto della tredicesima? Scopriamolo insieme.
La prima cosa da considerare è che la tredicesima matura in ratei mensili e i ratei maturano anche in assenze particolari, come ad esempio la malattia che rientra nel periodo di comporto e il periodo di maternità. Mentre, i ratei non maturano durante permessi e aspettative non retribuite. Inoltre, non matura nei casi di assenza per congedo parentale e per malattia per il figlio. Infine, non matura nemmeno nel caso del congedo straordinario con legge 104 di due anni per assistere un familiare con handicap grave. La malattia fa perdere la tredicesima? La risposta che non ti aspetti
Il calcolo del rateo considera il mese con almeno quindici giorni di lavoro effettivo, mentre, inferiore ai quindici giorni il rateo non matura.
Quindi, per rispondere alla domanda, bisogna capire la tipologia di assenze e se si ha diritto al rateo di tredicesima come sopra evidenziato.
Nello specifico, le assenze per malattia, per infortunio e maternità, danno diritto alla maturazione del rateo della tredicesima. Però bisogna detrarre il periodo di eventuali maggiorazioni che risultano a carico degli enti previdenziali e assicurativi (INPS e INAIL).
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Un altro caso in cui la tredicesima matura solo a determinate condizioni, è il periodo di cassa integrazione. Infatti, il diritto alla maturazione del rateo della tredicesima mensilità, varia a seconda se la cassa integrazione se è totale (a zero ore) o parziale dell’attività lavorativa.
Nel caso della CIG a zero ore il rateo non matura, invece, nella cassa integrazione con ridotta attività lavorativa, il rateo matura per le effettive ore o giorni lavorati.
Il calcolo della tredicesima considera i periodi effettivi in cui è maturato il rateo, quindi, per periodi di aspettativa non retribuita o di assenze non retribuite, di lungo periodo, è considerato solo il rateo in cui il lavoratore ha lavorato.
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