Se vuoi rinviare l’udienza manda questa PEC: La Cassazione spiega nella sentenza n. 25755 tutte le novità.
La Cassazione svolta tutto, si può rinviare l’udienza mediante PEC, adesso bisogna capire come questa debba essere trascritta. La sentenza n. 25755 dello scorso 14 luglio stabilisce questo significativo principio. La PEC inviata alla cancelleria basta per attestare il legittimo impedimento dell’avvocato difensore a comparire, rendendo obbligatorio il rinvio. La celebrazione del processo senza il difensore, determinerebbe la nullità assoluta della pronuncia!

Da un caso specifico è possibile comprendere in maniera immediata la decisione della Corte. Un avvocato difensore nel giorno prima dell’udienza in Corte d’Appello, aveva inviato una PEC alla cancelleria, dichiarando “legittimo impedimento” per “documentate e serie ragioni di salute”. Questo nonostante la regolare ricezione della PEC, i giudici avevano proceduto con il processo.
La Cassazione ha quindi accolto il ricorso dell’imputato, annullando la sentenza, ribadendo che la PEC è uno strumento idoneo e valido per comunicare l’impedimento del difensore.
Questa garantisce la certezza dell’identità del mittente, anche se atipico rispetto al deposito fisico in cancelleria. Come va trascritta?
Le novità della Cassazione, come rinviare l’udienza mediante PEC
Analizzato il caso in esame nel paragrafo precedente, è possibile comprendere non solo come rinviare l’udienza mediante PEC, ma anche capire com questa debba essere trascritta e poi inoltrata alla cancelleria. Di seguito, le novità della Cassazione legate al caso.

Violare la procedura, comporterebbe la nullità assoluta degli atti processuali, inclusa la sentenza stessa, come previsto dagli articoli 178 e 179 del Codice di procedura penale. Il processo dovrà quindi essere celebrato nuovamente secondo quanto predisposto.
Ecco che si fa maggior chiarezza all’art. 420-ter del Codice di procedura penale. Questo regola l’impedimento a comparire dell’imputato o del difensore.
Succede che il giudice è obbligato a rinviare l’udienza se l’assenza è dovuta a un impedimento assoluto, come un grave malore o cause di forza maggiore e situazioni simili. Ma anche se l’assenza del difensore è dovuta a un legittimo impedimento, tempestivamente comunicato e senza ritardi.
Quest’ultimo può includere dei gravi motivi di salute, gravidanza avanzata, o altre esigenze personali improrogabili, ma anche eventi eccezionali di natura imprevedibile, come blocchi stradali o alluvioni. Davanti gravidanza e maternità l’impedimento è presunto per legge, ma non opera se l’imputato è assistito da due difensori e riguarda uno solo.
Stessa cosa se il difensore impedito ha riposto un sostituto, oppure se l’imputato stesso richieda che si proceda egualmente. In conclusione, in seguito alle analisi del caso e della normativa con tutte le implicazioni previste, si evidenzia che attraverso queste condizioni e modalità, è possibile in maniera legittima rinviare l’udienza mediante un semplice PEC.