Bollo auto, occhio al mancato pagamento: lo Stato rivuole subito tutto

Il bollo auto si sa, non è certo la tassa più amata dagli italiani. Oggi però succede qualcosa che gli sessi italiani non avevano previsto.

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Il bollo auto, è una delle tasse forse meno amate dagli italiani. I motivi di questa presa di posizione, se cosi possiamo chiamarla sono innumerevoli. Spesso troppo cara, per molti inutile, per molti addirittura non rispondente a quelle che sono le attuali logiche. Una vera e propria tassa di possesso che i più considerano anacronistica. In ogni caso, c’è da dire, che proprio in merito alla tassa di circolazione l’evasione fiscale, purtroppo è abbastanza consistente. Spesso, gli stessi cittadini rimandano il più possibile il pagamento della stessa ed altrettanto frequentemente questi si ritrovano con avvisi di mancato pagamento, sovrattasse e quant’altro.

A questo proposito, si segnalano con sempre maggiore frequenza ricezioni di cartelle esattoriali da parte dei cittadini, inviate dalle proprie regioni di residenza, che fanno riferimento all’anno 2018 ed a quelli precedenti ad esso. I contribuenti, si chiedono a questo punto si chiedono quanto queste possano essere legittime, e fino a che punto sia opportuno, quanto valga insomma la pena fare ricorso. In molti fanno appello alla dinamica stabilita che in qualche modo manda in prescrizione le quote non pagate e non richieste dallo stesso ente regionale nel giro dei successivi tre anni. In questi casi, quindi, il ricorso potrebbe andare proprio in quel preciso senso. Appellarsi insomma alla prescrizione.

Bollo auto, occhio al mancato pagamento: cosa succede nei casi specifici, ecco tutti i dettagli

La normativa vigente, si esprime chiaramente nel seguente senso. Il mancato pagamento del bollo auto, viene di fatto prescritto dal terzo anno successivo a quello in cui, lo stesso doveva essere pagato. Passati quindi tre anni, in assenza di una notifica di riscossione da parte dell’ente regionale, la tassa stessa va in prescrizione e quindi non è più esigibile dalla regione di competenza. Le prescrizioni quindi vanno considerate di tre anni in tre anni. Il bollo auto del 2018 è prescritto nel 2021, quello 2019  nel 2022 e cosi via. Chiaramente il termine stesso di prescrizione è interrotto in presenza di una notifica da parte della regione di competenza.

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In conclusione di fronte allo scenario tipo al quale abbiamo fatto precedentemente riferimento, il consiglio di uno studio legale, nel caso in cui si voglia presentare ricorso alla ricezione della cartella esattoriale, bene o male dovrebbe prevedere gli scenari ipotizzati. Considerando che la tassa oggetto della cartella esattoriale fa riferimento all’anno 2018 e precedenti, possiamo affermare in tutta tranquillità che se entro il 31 dicembre 2021, la regione stessa non ha provveduto a notificare al contribuente in questione richieste di riscossione del credito allora è assolutamente possibile fare ricorso.

Se invece nei tre anni successivi al 2018, anno preso come riferimento, la regione ha provveduto ad inviare notifiche di mancato pagamento al contribuente in questione allora lo stesso riscorso non avrebbe alcun senso proprio perchè il termine di prescrizione è stato di fatto interrotto dalla notifica stessa. Niente di particolarmente complicato insomma. Il cittadino ha tutto il diritto di fare ricorso nel primo caso, nel secondo, invece le cose cambiano decisamente. In assenza della suddetta notifica di riscossione, quindi, la prescrizione cade. Il cittadino, quindi,  è di fatto obbligato, di fatto, a saldare la sua posizione co la propria regione di competenza.

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