Imposta di Bollo su Buoni Fruttiferi postali, come si calcola? Ve lo diciamo noi

In molti si chiedono come viene calcolata l’Imposta di Bollo sui Buoni Fruttiferi Postali: ecco spiegato il metodo di calcolo e tutte le informazioni in merito. 

Buoni fruttiferi imposta

I Buoni Fruttiferi Postali sono dei prodotti d’investimento emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti. Essi sono emessi dallo Stato e, per questo motivo, sono considerati prodotti a basso rischio. Infatti, la stessa Cassa Depositi e Prestiti è controllata per l’83% dal Ministero dell’Economia e della Finanza e, per il 16% da diverse fondazioni bancarie.

Tali prodotti d’investimento, inoltre, non hanno costi di gestione o di rimborso ma sono soggetti alla sola Imposta di Bollo. Ecco come si calcola l’Imposta di Bollo sui Buoni Fruttiferi postali: tutte le informazioni che è necessario sapere. 

Imposta di Bollo sui Buoni Fruttiferi postali: ecco quanto c’è da pagare

Per quanto riguarda il calcolo dell’Imposta di Bollo sui Buoni Fruttiferi postali, è necessario fare un’importante differenziazione. Per quanto riguarda, infatti, i titoli cartacei emessi prima del 1° gennaio 2019, tale imposta è calcolata sul valore nominale del singolo buono. La prima aliquota, inoltre, è stata applicata solo a partire dal 2012: per quell’anno essa era dello 0,10%. 

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Successivamente, tale valore nel 2013 era di 0,15% e, nell’anno successivo, dello 0,20%. Essa è sempre applicata sul valore nominale del buono e ha un valore minimo di 2 euro.

Sempre per tali titoli, emessi prima del 1° gennaio 2019, inoltre, l’imposta si calcola sul valore nominale di tutti i buoni che siano cartacei o dematerializzati. L’imposta viene, infine, calcolata entro il 31 dicembre di ogni anno.

Cosa accade ai Buoni emessi dopo il 1° gennaio 2019

A partire dal 1° gennaio 2009, l’imposta di bollo sui Buoni Fruttiferi postali viene calcolata sul valore nominale di tutti i buoni sia cartacei che dematerializzati con la stessa intestazione. Ciò vale se il valore effettivo ricada entro il limite previsto di 5mila euro: in questo caso verranno comunque applicate le aliquote prima descritte. 

Dunque, se al 31 dicembre, giorno del calcolo dell’Imposta, il valore complessivo del rimborso è inferiore a 5mila euro l’imposta non è dovuta. 

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