Buonuscita, liquidazione TFS e TFR: come accorciare i tempi

Tema buona uscita e liquidazione, TFS e TFR: quale soluzione si può considerare per abbreviare i tempi e cosa c’è da sapere al riguardo

È una questione che desta grande attenzione, quella inerente buonuscita e liquidazione, TFS e TFR: la liquidazione di quest’ultima, per quanto attiene i dipendenti del privato giunge subito, mentre per quanto riguarda gli statali, anche dopo 2anni. La possibile soluzione e alcuni dettagli.

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Un tema dunque importante, quello in questione, con il Trattamento di Fine Rapporto, la buonuscita per quanto concerne i lavorati del settore privato, che giunge in seguito alle dimissioni. Per quanto attiene invece il Trattamento di Fine Servizio, per i dipendenti del settore del pubblico, può impiegati dai tre ai ventiquattro mesi. Anche con pagamento rateale.

È la legge di bilancio del 2014, spiega Investireoggi.it nel proprio approfondimento, che disciplina le modalità. Per quanto concerne la liquidazione. Del Trattamento di Fine Servizio. Mediante questa, vi è stata l’introduzione da parte del legislatore di nuovo termini di pagamento del TFS. Andando a stabilire altresì limiti quantitativi. Per quanto attiene l’erogazione delle indennità maturate.

Buonuscita e liquidazione, TFS: i tempi e una possibile soluzione

Suscita interesse e desta attenzione dunque la tematica in questione, è può essere utile al riguardo approfondire le differenze tra TFS e TFR e come si calcolano.

In merito al Trattamento di Fine Servizio, Investireoggi.it spiega che, a proposito dei tempi circa il pagamento, occorre fare una distinzione tra vari termini. Ovvero breve, medio. E ancora, lungo. Nel primo caso si fa riferimento ad un lasso di tempo di centocinque giorni. E si lega a chi cessa dal servizio per inabilità. Oppure per decesso.

Nel secondo caso, ci si riferisce al pagamento del TFS entro dodici mesi da rapporto lavorativo cessato. E questo avviene nel caso in cui si raggiuntano i limiti di età, ossia nel momento in cui vi è la collocazione a riposo d’ufficio dei dipendenti pubblici. Dalle amministrazioni. Nel momento in cui si raggiunge il limite di età.  Ovvero sessantacinque anni per la maggior parte dei dipendenti pubblici.

E ancora, nel caso in sui si cessi dal servizio conseguentemente all’estinzione del rapporto lavorativo a tempo-determinato. E anche nel caso in cui si cessi dal servizio in seguito ad una risoluzione unilaterale del rapporto lavorativo.

In merito al terzo elemento, il Trattamento di Fine Servizio non verrà corrisposto prima che ad esser trascorsi sino ventiquattro mesi. Dal rapporto lavorativo cessato negli altri casi esclusi. Rispetto a quelli sopracitati.

Al fine far fronte alla questione dei tempi lunghi da aspettare, vi è la possibilità data da parte del legislatore, ai pensionati, di ricevere un anticipo dall’istituto di credito sino a quarantacinque mila€. Nell’ipotesi di una immediata necessità. Si tratta di una misura che porta con sé pero dei costi, i quali si legano al pagamento per quanto concerne interessi. Ed anche rispetto a costi di istruttoria pratica legati al finanziamento.

L’eventuale soggetto avrebbe modo di poter fare domanda circa l’anticipo del Trattamento di Fine Servizio, dal giorno che segue il collocamento al riposo. In precedenza dovrà occuparsi della presa contatto col proprio ente pensionistico. Così da ricevere una documentazione specifica dell’ammontare che spetterebbe. Successivamente, la presentazione della richiesta alle banche convenzionate. Nel rispetto delle condizioni inerenti l’ottenimento del finanziamento.

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