Canna fumaria ed immissioni nocive: gli obblighi per pizzerie e ristoranti e le tutele per i cittadini

La canna fumaria potenzialmente può arrecare un danno a causa delle esalazioni. Ecco perché ci sono norme ad hoc che riguardano la sua manutenzione e conservazione, ma anche regole di tutela civile e penale in caso di immissioni nocive. 

Come è ben noto, le pizzerie rappresentano un luogo di ristorazione tipico del nostro paese.

canna fumaria
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Apprezzate da milioni di cittadini e da turisti stranieri che intendono provare le specialità culinarie nostrane, si tratta però anche di locali che debbono rispettare ben precise regole. Come ad esempio quelle in tema di canna fumaria. Il motivo è semplice. Non di rado le pizzerie si trovano nelle immediate vicinanze di abitazioni, con la conseguenza che gli odori originati dai forni e dalle cucine possono arrivare in spazi domestici altrui. Con un annesso senso di fastidio e molestia se non un vero e proprio danno.

Si tratta di quelle circostanze in cui gli strumenti di una pizzeria non hanno meccanismi di filtraggio per i fumi, oppure non funzionano bene, e di quei casi nei quali quali gli sfiati non sono posti all’altezza del tetto, ma si trovano proprio nell’immediata prossimità delle abitazioni vicine.

Chiaro che chi ha una pizzeria – o anche un ristorante – farebbe bene a conoscere allora quali sono le norme in materia di canna fumaria. D’altronde ciò serve per poter lavorare sempre in piena aderenza al dettato della legge. E si tratta di regole utili anche al privato, che legittimamente potrebbe domandarsi quali sono i diritti del cittadino in proposito e quando è possibile – e in che modo – ottenere provvedimenti atti allo spostamento o rimozione della canna fumaria molesta.

Vediamo allora più da vicino questi temi, per capire quali sono i requisiti in tema di canna fumaria e le precauzioni da adottare. Inoltre, come comportarsi in ipotesi di immissioni moleste di fumi e odori? I dettagli.

Regole in tema di canna fumaria: eccone alcune molto importanti

Ricordiamo che i regolamenti comunali e condominiali possono indicare una distanza minima da rispettare tra la canna fumaria ed i fabbricati o i fondi altrui, proprio ad evitare possibili fastidi o veri e propri danni legati alle esalazioni.

La canna fumaria non deve poi essere di pregiudizio per il decoro architettonico della facciata esterna della struttura su cui è inserita, ma anche deve sempre tutelare la sicurezza e la stabilità dell’edificio stesso.

Dal punto di vista tecnico vi sono varie norme di riferimento sulle canne fumarie. Per esempio negli edifici formati da più unità immobiliari, la canna fumaria deve essere posizionata con uno sbocco sopra il tetto della struttura e all’altezza indicata dalla regolamentazione comunale vigente.

Mentre se l’impianto della canna fumaria è alimentato a gasolio, carbone o legna, invece che gas o elettricità, deve essere costruito nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza e di non superamento dei limiti di emissioni in grado di inquinare.

E la manutenzione della canna fumaria deve essere compiuta ciclicamente, come fissato nel libretto di istruzioni e a cura di un tecnico abilitato.

Canna fumaria e obblighi delle attività di ristorazione: la tutela in ambito civile e la ‘normale tollerabilità’

Tecnicamente la canna fumaria, che prende anche il nome di camino, consiste in quell’elemento costruttivo mirato al convogliamento dei fumi prodotti da una combustione dall’interno di un locale o camera di combustione all’esterno. Una canna fumaria è dunque in grado di dare luogo ad esalazioni anche nocive se respirate. Ecco perché in materia vi sono regole e divieti ad hoc, previsti dalla legge.

Sul piano delle tutele contro le esalazioni nocive, rileva in particola l‘art. 844 Codice civile sulle immissioni, il quale afferma che il proprietario di un immobile – come ad es. coloro che abitano nelle vicinanze di una pizzeria – possono tutelarsi contro le immissioni di fumi molesti e nocivi, se queste immissioni superano la normale tollerabilità.

Ma è il giudice in queste circostanze a fare chiarezza su come stanno effettivamente le cose. Infatti il magistrato potrebbe scegliere di condannare la pizzeria a rimuovere l’opera, oppure ad adottare le opportune modifiche per impedire le esalazioni di fumi. Ma può anche scegliere la via del risarcimento dei danni a favore delle persone che hanno respirato odori e fumi dannosi.

Attenzione però: per ‘normale tollerabilità’ non si deve intendere una valutazione soggettiva del singolo, bensì oggettiva. Perciò, onde ottenere tutela, il cittadino dovrà dotarsi di varie testimonianze e possibilmente di una perizia tecnica ad hoc. Quest’ultima – grazie alle misurazioni di una persona specializzata – sarà in particolare in grado di acclarare se l‘impianto della canna fumaria è in regola e se è conservato in buono stato dalla pizzeria o ristorante. Oppure se i davvero i fumi hanno nuociuto agli abitanti vicini all’attività di ristorazione.

Esalazioni dalla canna fumaria e tutela penale

Non solo tutela civilistica, ma anche di tipo penale grazie a quanto previsto dall‘art.  674 Codice penale, rubricato “Getto pericoloso di cose“. La canna fumaria può generare una responsabilità penale della pizzeria, nel caso in cui le emissioni di fumi, vapori o gas siano in grado di “offendere; imbrattare o molestare persone”.

In detto ambito la tutela è un po’ più ampia perché:

  •  la sanzione corrisponde all’arresto fino a un mese o o all’ammenda fino a 206 euro;
  • è possibile il sequestro dell’impianto, con provvedimento ad hoc del giudice (infatti il caso in oggetto integra un reato).

Tuttavia anche sul piano penalistico, colui che si reputa danneggiato dalla canna fumaria dovrà munirsi di testimonianze e possibilmente anche di perizie tecniche che rafforzino la sua richiesta di rimozione; modifica o spostamento della canna fumaria. Testimonianze e perizie infatti serviranno a dare la prova del superamento dei limiti di normale tollerabilità; e potranno essere utilizzate dal giudice per giungere alla decisione.

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