Bollo auto e Canone Rai non pagati: come rispondere alle richieste di pagamento

Quando il bollo auto o il Canone Rai risultano non pagati potrebbe arrivare una cartella di pagamento: ecco come rispondere in questi casi.

La tassa di possesso dell’auto, o bollo auto, e il Canone Rai sono delle imposte da pagare necessariamente ogni anno: il loro mancato pagamento comporta l’invio al debitore di una cartella di pagamento. In linea di massima, quando ad un debitore viene notificata una cartella di pagamento, egli deve pagare quanto dovuto proprio al momento della ricezione.

Cartella di Pagamento

Come si può rispondere ad esse e, soprattutto, cosa fare qualora siano notificati un bollo auto non pagato o il mancato versamento della quota relativa al Canone Rai? Ecco come fare in questi particolari casi.

Come rispondere a una cartella di pagamento in caso di bollo auto o Canone Rai

Come abbiamo già specificato, in genere la notifica di una cartella di pagamento comporta il versamento immediato della quota dovuta: ciò vale anche nel caso di Canone Rai e bollo auto. Qualora, invece, si continui a non assolvere al proprio debito, il Fisco potrà anche procedere attraverso ipoteche e pignoramenti dei beni del debitore. 

Tuttavia, in un particolare caso legato al Canone Rai, non sempre la notifica comporta l’obbligo di pagamento. Ciò perché può anche capitare che al momento della consegna l’atto associato alla cartella esattoriale risulti nullo. Tale atto, infatti, potrà risultare nullo nel caso in cui presenti dei vizi legati alla forma, alla sostanza e alla notifica.

Qualora, infatti, sussistano tali condizioni le probabilità di vincere il ricorso sono davvero molto alte e a favore del debitore.

Entro quanto tempo opporsi

Nel caso in cui il cittadino individui sia nel Canone Rai che nella notifica di pagamento relativa al bollo auto vizi degli elencati generi, avrà diritto a presentare ricorso. Tale procedura deve essere avviata entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla ricezione dell’atto: passato tale termine decadrà il diritto. 

Nel caso, invece, l’atto sia stato depositato presso l’ufficio postale più vicino a causa della mancata consegna al destinatario, la scadenza per la presentazione del ricorso è di 60 giorni a partire dal ritiro presso il deposito postale. 

 

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