Cessione del Tfr, ecco come funziona: non tutti lo sanno

Nella cessione del Tfr a garanzia in caso di finanziamento non c’è il limite di un quinto dello stipendio. Vediamo come funziona e cosa accade in caso di licenziamento.

Quando un lavoratore dipendente intende ricorrere ad una finanziaria per avere un prestito può dare come garanzia anche il Trattamento di Fine Rapporto che, al contrario della cessione del quinto dello stipendio, non ha limiti.

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La differenza è dunque sostanziale, visto che la cessione del Tfr per tutte le categorie contrattuali è ammessa a misura intera e non con 1/5 come accade per la cessione dello stipendio.

Questo accade dal 1° gennaio 2006 e consente al lavoratore di vincolare il Tfr che ha maturato fino a quel momento a garanzia del prestito ottenuto. Inoltre egli può vincolare anche il Tfr che andrà a maturare nei mesi a venire, per pagare il finanziamento erogato dalla finanziaria. Se nel corso del tempo il soggetto va in pensione la finanziaria potrà richiedere il pagamento del debito al Fondo previdenziale invece che al datore di lavoro.

Cessione del Tfr, come funziona

Quando il lavoratore sottoscrive un contratto di finanziamento con una finanziaria dovrà comunicare se il suo Tfr va al Fondo Tesoreria. Ed in questa eventualità la somma versata al Fondo viene vincolata dalla finanziaria, esattamente come se fosse il datore di lavoro.  Se per svariati motivi il datore di lavoro richiede la restituzione dell’importo versato sul Fondo egli dovrà differenziare la parte di quota da versare alla finanziaria e quella che spetta al lavoratore.

Potrebbe accadere che il dipendente scelga di versare il Tfr alla previdenza complementare, sia prima che dopo aver ricevuto un finanziamento. In questo caso è opportuno che il datore di lavoro comunichi la scelta del dipendente alla finanziaria. In pratica la garanzia non cambia, a cambiare è soltanto il soggetto depositario cui rivolgersi se si verificasse un inadempimento del saldo della rata del finanziamento.

Potrebbe accadere che il lavoratore venga licenziato. In questo scenario il datore di lavoro deve versare tutto l’importo del Tfr alla finanziaria che ha concesso il prestito, fino al saldo del debito residuo del finanziamento. Qui si nota la netta differenza tra cessione del Tfr e cessione del quinto dello stipendio: in questo caso se il debito ammonta alla somma disponibile nel Tfr il dipendente non può ricevere la liquidazione.

TFR maturato

Nella situazione invece in cui il Tfr maturato è maggiore rispetto al debito che il lavoratore ha nei confronti della finanziaria il datore di lavoro versa a quest’ultima la cifra per estinguere il debito ed il resto viene liquidato al dipendente. Nel caso in cui il lavoratore abbia già subito il pignoramento del quinto dello stipendio si dovrà versare anche un quinto del Tfr e al dipendente rimarrà la parte restante, purché non sussistano altri creditori da saldare.

Ricordiamo che si può ricorrere alla cessione del quinto dello stipendio soltanto in determinati casi: quando la sua durata non sia superiore ai 10 anni, il dipendente ha un lavoro fisso e uno stipendio continuativo o quando svolge un lavoro a carattere permanente. Discorso diverso per i lavoratori a tempo determinato. Essi possono ricorrere alla cessione del quinto ma cambia la durata: la normativa stabilisce che non può superare l’arco temporale che da quando viene stipulato l’atto di cessione deve ancora passare per la scadenza del contratto.

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