Congedo straordinario con legge 104 anche in NASPI o cassa integrazione?

Il congedo straordinario per assistere un familiare con legge 104, si può fruire anche in NASPI o in cassa integrazione? La risposta. 

Permessi legge 104 con programmazione per la fruizione
Permessi legge 104 con programmazione per la fruizione

Il congedo straordinario retribuito di due anni per assistere un familiare con handicap grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3, genera molti dubbi. Molte, le domande pervenute agli Esperti di Trading.it sui requisiti che ne permettono la fruizione. L’ostacolo più grande di solito è il requisito di convivenza, che ricordiamo può essere soddisfatto anche con la residenza temporanea o con la coabitazione. Ma ultimamente le domande poste riguardano anche i lavoratori che hanno perso il lavoro e percepiscono la NASPI e coloro che sono in cassa integrazione. Analizziamo se spetta il congedo in questi due ultimi casi, in base alla normativa vigente.

Congedo straordinario con legge 104 in NASPI e cassa integrazione, è possibile?

Il congedo straordinario di due anni per assistere il familiare con handicap grave non spetta a coloro che sono disoccupati e neanche se sono beneficiari della disoccupazione indennizzata (NASPI) o di qualsiasi altra indennità di disoccupazione. Per fruire del congedo straordinario con legge 104 è necessario che il lavoratore svolga un’attività lavorativa come dipendente. Anche se il contratto è a tempo determinato. Congedo straordinario per assistere il disabile anche con contratto determinato? La risposta non è scontata

Diverso è per i lavoratori che sono in cassa integrazione ma solo se la non è a zero ore. In effetti, il lavoratore che fruisce della cassa integrazione ridotta può beneficiare del congedo straordinario per assistere un familiare con legge 104 in situazione di gravità. Mentre, se la cassa integrazione è a zero ore, il principio è lo stesso della NASPI, il dipendente non può fruire del congedo straordinario.

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Due anni in totale per l’intera vita lavorativa

Ricordiamo che il congedo consiste nella possibilità di astenersi dal lavoro per due anni in tutta la vita lavorativa. Il congedo straordinario può essere anche frazionato in giorni ma non in ore. Inoltre, precisiamo che i due anni non sono cumulabili, questo significa che il lavoratore può fruire solo per due anni a prescindere se ha più familiare che assiste, sono due anni in totale. Inoltre, nel computo dei due anni bisogna considerare anche le giornate festive e non lavorate che sono ricomprese nelle giornate di assenze.

Il congedo per legge 104 è retribuito in base alle voci fisse dell’ultima retribuzione, inoltre, è assicurata la copertura assicurativa valida ai fini pensionistici.

La domanda di congedo straordinaria deve essere inviata all’INPS e in copia al datore di lavoro. Può essere inviata direttamente dal portale INPS, oppure, farsi assistere da un Patronato. L’Istituto verifica l’istanza e la sua correttezza e accoglie la domanda.

Fonte: Scheda INPS – Indennità per congedi straordinari (assistenza familiari disabili)

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