Attenzione ai controlli del Fisco sul conto corrente perchè se non si effettua questa operazione la multa è salata

Il Fisco esegue continuamente indagini bancarie, ma bisogna fare molta attenzione perché  la Cassazione ha precisato come saranno sanzionati i contribuenti.

Per la Corte di Cassazione ai fini delle indagini e degli accertamenti bancari occorre la prova analitica di ogni operazione effettuata, in quanto la smentita generica non è sufficiente.

controlli del Fisco sul conto corrente
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Per le indagini bancarie che si effettuano sui conti correnti del contribuente per accertare eventuali redditi maggiori non è più sufficiente la sola presunzione legale ma occorre una prova analitica. Questa è l’unica prova che non si basa su una dimostrazione indiziaria o generica ma fornisce ogni singola movimentazione.

Attenzione ai controlli del Fisco sul conto corrente: la Cassazione

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza nr. 10351 del 31 marzo 2022. In pratica il contribuente è tenuto a dimostrare che tutti i versamenti sono stati registrati in contabilità e che i prelevamenti non costituiscono acquisizione di utili ma sono stati utilizzati per pagare precisi beneficiari.

La presunzione legale a carico del contribuente non è quindi più sufficiente. Egli deve fornire prove specifiche circa ogni movimento sul conto, anche delle operazioni già contenute nelle dichiarazioni. La prova e/o la smentita generica relativa ad esempio a somme di denaro affluite sul conto corrente, corredate da distinte causali, non è abbastanza per stabilire che le operazioni effettuate siano estranee alla sua attività.

La presunzione legale, secondo la recente ordinanza della Cassazione, si supera soltanto “… in forza di rigorosa prova da parte del contribuente in merito ad ogni singolo movimento … che non si tratti di operazioni imponibili ovvero che le stesse siano state considerate già come tali, anche con riferimento all’eventuale sussistenza di costi deducibili, ove non emergenti già dagli accertamenti effettuati”.

Controlli del Fisco e prova analitica

Nell’ordinanza si legge anche che, nel caso il contribuente produca una prova analitica, il giudice non si deve limitare a valutare le movimentazioni per categorie o gruppi ma deve fornire anch’egli una valutazione analitica di quanto prodotto e documentato. Anche la prova testimoniale non pare valida perché non solo vige il divieto di ammissione della suddetta prova, ma nel processo tributario la dichiarazione extraprocessuale può essere utile come mero elemento indiziario e non può aver valore di presunzione precisa, grave e concordante.

Accertamenti e prova

Se in passato i giudici avevano messo in evidenza come la presunzione legale potesse avere il suo limite nel fondamento della capacità contributiva, la Corte di Cassazione oggi smentisce tale posizione, ritenendo che un’interpretazione simile non appare compatibile con l’orientamento della giurisprudenza.

Esso infatti ritiene che il contribuente debba fornire la prova analitica e non quella indiziaria. Pertanto dimostrare che i versamenti siano registrati in contabilità e che i prelievi di somme di denaro siano stati usati per pagare specifici beneficiari.

Il Fisco può chiedere elementi di carattere bancario e finanziario per fare accertamenti

Come sappiamo il Fisco può richiedere elementi e dati di carattere bancario e finanziario per effettuare gli accertamenti. Lo stabiliscono gli articoli 51 del DPR 633/1972 per l’Iva e l’art 32 del DPR 600/1973 per le imposte dirette. E lo può fare acquisendo i dati necessari da operatori bancari, Poste Italiane comprese, soggetti creditizi, assicurativi, finanziari sia nazionali che stranieri. Questo rientra nella presunzione legale relativa, per la quale già sono presenti requisiti di concordanza, gravità e precisione richiesti dalla legge. Il caso è diverso quando si è di fronte alla presunzione legale semplice, che richiede invece un’ulteriore prova in quanto non è idonea da sola ad accertare un reddito maggiore o ad attribuire, nella fattispecie del reddito di impresa, prelevamenti e versamenti a ricavi maggiori non dichiarati.

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