Decreto Aiuti e Superbonus: le principali novità sulla cessione del credito e non solo

Il DL 50/2022 è diventato legge senza subire modifiche sul testo al Senato. Importanti le novità che riguardano in particolare la definizione di ristrutturazione edilizia e la cessione del credito.

Lo scorso 15 luglio anche il Senato ha approvato il testo già licenziato dalla Camera dei Deputati convertendo così in legge, la nr. 91/2022, il Decreto Aiuti. L’entrata in vigore della legge vede diverse novità soprattutto per quanto riguarda la ristrutturazione edilizia e la cessione del credito, consentita a tutte le Partite Iva.

Decreto Aiuti
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In particolare sono state introdotte le modifiche suddette, che sono evidenziate nell’art 14, apportate quando il testo è stato esaminato alla Camera. In questo articolo scopriamo le principali novità in tema di proroga del Superbonus, cessione del credito, impianti rinnovabili, caro materiali, credito di imposta per formazione 4.0 e bonus 200 euro una tantum.

Proroga Superbonus

Come già anticipato chi ha richiesto il Superbonus 110% potrà godere della proroga al 30 settembre 2022 per la realizzazione di almeno il 30% dei lavori negli edifici unifamiliari. Questo permetterà agli interessati di vedersi applicare le detrazioni previste per l’agevolazione. Sono da considerare nel computo del 30% tutti i lavori dell’intervento, non soltanto quelli che rientrano nel Superbonus.

Cessione del credito

Per ciò che concerne la cessione del credito ci sono novità rispetto alla precedente bozza. Gli istituti di credito possono cederlo a tutti coloro che possiedono una Partita Iva, ovvero ai professionisti e alle aziende, ad esclusione dei consumatori. Le nuove norme si applicano anche allo sconto in fattura e alle cessioni inviate prima della data di entrata in vigore della legge all’Agenzia delle Entrate, a partire dal 1° maggio 2022.

Ristrutturazione edilizia

La legge contiene un’altra novità, ovvero una nuova definizione di ristrutturazione edilizia. Anche gli interventi su beni immobili tutelati, quali belvederi, complessi panorami ecc devono avere il permesso di costruire. Fino ad oggi era richiesto soltanto in alcuni casi per immobili posti in zone naturalistiche tutelate. E’ necessario soltanto se i lavori consistono in demolizione e successiva ricostruzione con modifiche delle condizioni preesistenti.

Impianti rinnovabili

La legge ha introdotto anche alcune semplificazioni per le procedure autorizzative necessarie agli impianti a FER nelle zone idonee. Vale a dire una maggiore elasticità per procedere all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Le nuove disposizioni sono contenute nell’art.6 e prevedono di snellire la procedura per individuare le aree più adatte all’insediamento di impianti da fonti rinnovabili. L’art 7 inoltre, sempre relativamente agli impianti da fonti rinnovabili, concede una proroga, quindi tempi più lunghi, ai permessi di costruire. Infine dal momento del rilascio del titolo il termine per cominciare i lavori è stato calcolato in tre anni.

Credito di imposta per formazione 4.0

Novità anche per quanto riguarda la formazione per le piccole e medie imprese. Proprio per incentivare le aziende ad investire in nuove competenze e maggiore professionalità la legge prevede la rimodulazione dell’aliquota del credito di imposta. Essa passa dal 40 al 50% per le medie imprese e dal 50 al 70% per quelle piccole. Il potenziamento della misura viene applicato se la formazione avviene seguendo i criteri stabiliti dal MISE e soltanto se le competenze acquisite risultano certificate.

Caro materiali

L’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia ha “costretto” il Governo ad intervenire per contrastare la situazione economica. Sono stati aggiunti 3,5 miliardi di euro, destinati con stanziamenti diversi alle opere del PNRR, agli aumenti delle opere in corso o quelle aggiudicate, al Fondo per le compensazioni e a tutte le altre opere nonché ad aggiornare i prezziari per i lavori che inizieranno dopo l’entrata in vigore della legge.

Bonus 200 euro

Tra le categorie che ad oggi non avevano notizie del bonus da 200 euro c’erano gli autonomi, senza Partita Iva. Lo riceveranno se non sono iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse e se nel corso del 2021 hanno avuto un contratto autonomo occasionale che gli ha accreditato almeno una mensilità. Questi lavoratori devono essere però iscritti alla Gestione Separata al momento in cui è entrato in vigore il decreto. L’indennità viene erogata dall’Inps a seguito della domanda. E’ previsto anche un Fondo da 500 milioni di euro per concedere il contributo una tantum agli autonomi iscritti ai regimi previdenziali obbligatori la cui gestione è affidata a enti del diritto privato. Non sono però ancora noti le modalità e i criteri per la concessione del bonus.

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