La presentazione della SCIA edilizia è un passaggio fondamentale per avviare i lavori e ottenere le detrazioni fiscali. Molti si chiedono se sia necessario attendere autorizzazioni oppure se basti il solo protocollo di presentazione: la normativa chiarisce i passaggi e i requisiti da rispettare.
Quando si interviene su un immobile acquistato, soprattutto se presenta difformità edilizie, occorre distinguere tra la SCIA in sanatoria e la SCIA edilizia per ristrutturazioni ordinarie o straordinarie. La prima serve a regolarizzare situazioni pregresse, come nel caso di una mansarda resa abitabile senza titolo, mentre la seconda consente di avviare lavori di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo ai sensi dell’art. 3 del DPR 380/2001. Il dubbio più frequente riguarda il momento esatto in cui i lavori possono iniziare e le condizioni per accedere alle agevolazioni, come il bonus ristrutturazioni al 50%.

La normativa stabilisce che la SCIA, essendo una segnalazione certificata, produce effetti immediati dal momento della presentazione, purché sia completa e asseverata da un tecnico abilitato. Non è quindi necessario attendere un’autorizzazione formale, anche se il Comune ha 30 giorni per verificare la conformità e può sospendere l’intervento se emergono irregolarità. Dal punto di vista fiscale, l’elemento essenziale è che la pratica sia protocollata prima dell’inizio dei lavori, con tutta la documentazione corretta e i pagamenti effettuati tramite bonifico parlante.
La SCIA edilizia e l’avvio dei lavori
La SCIA edilizia, introdotta dal DPR 380/2001, consente di avviare i lavori subito dopo la presentazione al Comune, senza attendere approvazioni. Questo principio si applica sia agli interventi su immobili regolari sia a quelli che hanno necessitato di una sanatoria per difformità. Secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e delle linee guida del Ministero delle Infrastrutture, la condizione fondamentale è che la segnalazione sia completa, correttamente asseverata e protocollata. Il Comune mantiene comunque il potere di controllo entro 30 giorni, durante i quali può richiedere integrazioni documentali o bloccare l’intervento se non conforme.

In assenza di rilievi, i lavori proseguono regolarmente. Nel caso di acquisti all’asta, dove spesso emergono abusi da regolarizzare, è necessario che la SCIA in sanatoria sia presentata e accettata prima di avviare ulteriori interventi. Solo dopo questo passaggio si può procedere con una nuova SCIA per ristrutturazione, che abilita direttamente all’avvio dei lavori.
Detrazioni fiscali e documentazione da conservare
Per quanto riguarda le detrazioni fiscali, come il bonus ristrutturazioni al 50%, l’Agenzia delle Entrate precisa che la documentazione urbanistica deve essere conforme e depositata prima dell’inizio dei lavori. È fondamentale conservare la ricevuta di protocollo della SCIA, le asseverazioni del tecnico, le fatture dei fornitori e le ricevute dei bonifici parlanti, che devono riportare causale, codice fiscale del beneficiario della detrazione e partita IVA o codice fiscale dell’impresa esecutrice. In caso di controllo, l’assenza di tali documenti può comportare la perdita del diritto al beneficio.
Il pagamento con bonifico parlante è obbligatorio per collegare la spesa all’agevolazione, mentre non è richiesto un atto di approvazione esplicito del Comune: il protocollo della SCIA basta a dimostrare la regolarità dell’avvio dei lavori. Per interventi che prevedono sanatorie, occorre verificare che l’irregolarità edilizia sia stata regolarizzata, poiché le spese relative a opere non conformi non sono ammesse in detrazione. In sintesi, la SCIA edilizia produce effetti immediati, ma il contribuente deve dimostrare la piena regolarità dell’intervento e dei pagamenti per usufruire delle agevolazioni fiscali.