Diritto di abitazione del coniuge superstite, la legge è chiara: ma cosa succede se c’è testamento?

Il diritto di abitazione del coniuge superstite è una forma di tutela, in merito alla quale, la legge specifica cosa accade con e senza testamento.

Secondo quanto stabilito dall’ordinamento italiano, il diritto di proprietà rientra nella categoria dei diritti reali. In sostanza, chi possiede un bene, per l’articolo 832 del codice civile, può goderne e disporne entro i limiti previsti dall’ordinamento giuridico.

Diritto di abitazione del coniuge superstite
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Il diritto di proprietà dà la possibilità, al soggetto che ne è titolare di cedere, condividere, sublimare o usare qualsiasi altro metodo di gestione del bene.

Per quanto, invece, riguarda il diritto di abitazione, questo ha come oggetto la un immobile e concede la facoltà di abitare, in maniera limitata ai bisogni del titolare e dei suoi familiari.

Tuttavia, il suddetto diritto e decisamente circoscritto, infatti, non concede la possibilità di cedere il diritto ad altri soggetti o di dare in locazione il bene.

Diritto di abitazione del coniuge superstite: cosa dice la legge

La legge riconoscere al coniuge superstite il diritto di abitazione della casa di proprietà del defunto. In sostanza, se nell’ambito di un rapporto coniugale, il proprietario di casa muore, il coniuge superstite gode del diritto di abitazione.

È definito coniuge superstite la persona con cui il defunto aveva contratto legalmente matrimonio. Secondo la legge italiana, il coniuge superstite ha diritto all’eredità, totale o parziale, e dunque ha diritto anche all’abitazione della casa di proprietà del defunto.

Tale diritto si acquisisce al momento dell’apertura della successione ereditaria.

Nel caso in cui, il coniuge defunto non avesse lasciato disposizioni testamentarie, si applica la disciplina in materia di unioni coniugali. Di fatto, se i soggetti interessati risultano legalmente sposati o uniti civilmente, la legge stabilisce che il superstite eredita il diritto all’abitazione della casa adibita a residenza familiare e all’uso dei mobili presenti al suo interno.

Inoltre, in mancanza di testamento, al coniuge superstite spetta la metà dell’asse ereditario. Se, invece, c’è un figlio erede del defunto, l’asse ereditario che spetta al coniuge superstite è pari a 1/3.

In presenza di disposizioni testamentarie, l’art. 540 del Codice Civile stabilisce che anche in caso di successione legittima prevale il diritto di abitazione e l’uso dei mobili presenti al suo interno.

In tal caso, è necessario che la casa e i mobili siano di proprietà del coniuge defunto o che si tratta di una proprietà in comune.

In questa situazione, il diritto è automatico e si avvia all’apertura della successione. Fermo restando che non può essere ceduto a terzi.

E se ci sono altri eredi?

Anche in presenza di altri eredi, la legge prevede la conservazione del diritto di abitazione del coniuge sopravvissuto.

Tuttavia, il Codice Civile stabilisce che, affinché tale diritto sia godibile, l’abitazione in oggetto debba essere di proprietà comune o di proprietà del coniuge defunto.

Inoltre, la legge dispone che il diritto di abitazione sia godibile purché il coniuge superstite abbia la residenza nel luogo in cui è ubicato l’immobile.

Il diritto di abitazione del coniuge sopravvisuto vale anche in presenza di figli che, per legge, non possono goderne.

In ogni caso, le imposte e i tributi derivanti dal diritto di abitazione da parte del coniuge superstite sono a suo carico e non degli eredi.

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