Domanda indennità di accompagnamento con legge 104 accettata anche se incompleta, la svolta che stupisce tutti

L’indennità di accompagnamento consiste in una prestazione economica, versata a domanda, a favore degli invalidi totali. Una recente pronuncia della Suprema Corte dà utili chiarimenti sulla proponibilità della richiesta.

La Corte di Cassazione ha spiegato in un suo provvedimento che è comunque effettuabile la domanda per l’indennità di accompagnamento, anche nel caso in cui il certificato del medico curante sia negativo, ovvero rechi il segno di spunta sull’insussistenza dei requisiti di legge diretti al riconoscimento della prestazione in oggetto.

indennità di accompagnamento
pixabay

Si tratta dell’ordinanza n. 18761/2022 della Suprema Corte, la quale dunque non impedisce la possibilità di fare domanda per questo beneficio – anche laddove il certificato del medico curante non sia di diretto ‘sostegno’ alla domanda stessa.

Vediamo più da vicino i contenuti di questa pronuncia e il perché la Corte è giunta a queste conclusioni, favorevoli a chi ha fatto ricorso e ha richiesto l’indennità di accompagnamento.

Indennità di accompagnamento: cos’è?

Prima di soffermarci sui contenuti dell’ordinanza della Corte di Cassazione, ricordiamo in breve che cos’è l’indennità di accompagnamento. Essa consiste in una prestazione di assistenza non reversibile, regolata dalla legge n. 18 del 1980, cui hanno diritto:

  • gli invalidi civili,
  • residenti in Italia,
  • totalmente inabili.

Si tratta di persone che sono di fatto nell’impossibilità di deambulare senza il supporto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani dell’esistenza, abbisognano di un’assistenza permanente.

In altre parole, detto stato si concretizza laddove il soggetto riconosciuto invalido non sia in grado di compiere quelle azioni basilari, che svolge ogni giorno un soggetto normale della stessa età, e che rendono il soggetto invalido bisognoso di assistenza continua e dunque dell’indennità di accompagnamento.

La prestazione spetta a tutti i cittadini con i requisiti sanitari, residenti in forma stabile nel nostro paese, al di là del reddito personale. Per l’assegnazione del beneficio non vi sono inoltre limiti minimi e massimi di età. Quest’ultima è un fattore di rilievo nel sistema di valutazione del requisito medico legale, ma è pur vero che invece non rileva ai fini dell’assegnazione delle prestazioni. L’indennità di accompagnamento può essere infatti riconosciuta ad ogni soggetto che sia nelle condizioni previste dalla legge, dalla data della nascita fino al momento del decesso.

Indennità di accompagnamento: il caso concreto

Vediamo in estrema sintesi i punti chiave del procedimento che ha portato all’ordinanza della Corte di Cassazione che qui interessa:

  • in primo grado, il tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso effettuato da una persona e diretto a conseguire l’assegnazione dell’indennità di accompagnamento, per inidoneità della domanda amministrativa. Questa infatti era caratterizzata da un certificato medico con segno di spunta sull’insussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione in oggetto. Ci si riferisce ai noti requisiti dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, vale a dire l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Ciò in pratica lasciava emergere che al soggetto richiedente non era necessario il sostegno dell’accompagnamento, o almeno così era indicato in forma scritta.
  • giunti fino in Cassazione, il ricorrente si è opposto alla decisione precedente perché essa sarebbe stata emessa in palese violazione di alcune norme di legge proprio in materia di indennità di accompagnamento. La Suprema Corte ha dato ragione alla ricorrente, nei termini che ora vedremo.

Indennità di accompagnamento: la pronuncia della Cassazione

Come appena accennato, per la Suprema Corte il ricorso è fondato ed anzi nel provvedimento questo giudice coglie l’occasione per rimarcare un principio di diritto che intendiamo sintetizzare come segue:

  • in tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, allo scopo di conseguire il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, come nel caso in esame, non è obbligatoria la formale compilazione dei moduli previsti da Inps o l’uso di formule specifiche. Basta infatti che la domanda permetta di individuare la prestazione desiderata (in questo caso l’indennità di accompagnamento), affinché tutta la procedura possa comunque svolgersi.
  • pertanto, la circostanza che alla domanda amministrativa sia allegato un certificato medico negativo rilasciato all’assistito dal medico curante, non rappresenta di per sé un elemento ostativo all’iter di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. Ciò in quanto, spiega la Corte di Cassazione, non può l’istituto previdenziale immettere nuove cause d’improcedibilità oppure di improponibilità in temi sui quali opera la riserva di legge assoluta, ovvero su cui ha libertà di intervenire solo il legislatore.

Concludendo, la Cassazione nella recente ordinanza n. 18761 del 2022 ha dunque chiarito che, in tema di indennità di accompagnamento, anche se incompleta, la domanda è comunque proponibile da parte del soggetto interessato.

Impostazioni privacy