Esenzione ticket per l’inoccupato e non solo per il disoccupato: la novità che tutti aspettavano

Importanti aggiornamenti giungono dal Consiglio di Stato, in materia di esenzione ticket per reddito.

Per questo giudice infatti ne hanno diritto anche gli “inoccupati” e non solo i “disoccupati”, in quanto è caduta da tempo la distinzione tra le due categorie di persone senza lavoro. Ma vi sono preoccupazioni sul fronte delle coperture finanziarie. Secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato all’esenzione ticket hanno diritto anche gli inoccupati e non soltanto i disoccupati.

esenzione ticket
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Questo è quanto emerso dall’attività di questo giudice amministrativo, a seguito della richiesta di parere effettuata dall’ufficio legislativo del Ministero della Salute nel 2017. Ci si riferisce ad un quesito sollevato dal Ministero alcuni anni da, a seguito del riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, con un d. lgs. del 2015.

Il Ministero in particolare domandava se la disciplina in tema di esenzione ticket spesa sanitaria, in quanto genericamente riferita alla condizione di disoccupato, dovesse comunque considerarsi estesa anche ai soggetti che non abbiano mai avuto un precedente rapporto di lavoro – ovvero coloro che in passato erano qualificati dalla legge come ‘inoccupati’.

Ebbene, i giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che la distinzione tra disoccupato e inoccupato è da ritenersi ormai superata, anche ai fini dell’esenzione del ticket. Cosa cambia in concreto? Scopriamolo insieme nel corso di questo articolo.

Esenzione ticket: cade la distinzione tra disoccupato e inoccupato

In questi anni vi sono state vari contatti tra il Consiglio di Stato e gli organi ministeriali, proprio al fine di fare luce su questi temi: ora il parere di alcuni giorni fa risolve di fatto il quesito prospettato da tempo. Secondo il parere CdS, a seguito dell’abrogazione del d.lgs. 181 del 2000, si ritiene ormai superata e fuori luogo la distinzione tra disoccupato ed inoccupato, ai fini dell’esenzione dalla partecipazione del privato cittadino alla spesa sanitaria.

Il Consiglio di Stato ha risposto al quesito del Ministero, poiché ha persistito fino ad adesso la necessità di chiarire una volta per tutte l’esatta portata della nuova definizione di soggetto ‘disoccupato’ e se davvero sussiste differenza rispetto al concetto di ‘inoccupato’ a fini dell‘esenzione ticket. Detta questione rileva anche in considerazione delle molte richieste di parere finora giunte da parte delle Regioni e tenuto conto anche dell’impatto che l’argomento potrebbe costituire in termini di sostenibilità economico-finanziaria sul sistema.

Ricordiamo che già il tribunale di Roma, alcuni anni fa, aveva usato parole emblematiche: “Ai fini del godimento di prestazioni di carattere sociale non sussiste più pertanto la precedente distinzione tra disoccupato (soggetto che in precedenza svolgeva attività lavorativa) e inoccupato (soggetto che non ha mai svolto attività lavorativa), rilevando invece la sola condizione della non occupazione.”

Esenzione ticket: il Consiglio di Stato indica che la distinzione tra disoccupati e inoccupati è superata grazie al d. lgs. n. 150 del 2015

Al fine di giungere alla sue determinazioni, il Consiglio di Stato fa riferimento a quanto emerge dal d. lgs. n. 150 del 2015, provvedimento recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Ebbene, questo giudice indica che proprio sulla scorta di quanto previsto dall’art. 19 del citato decreto legislativo, è venuta meno la anteriore distinzione tra “disoccupato” ed “inoccupato”.

In ragione di ciò, deve considerarsi “disoccupato” il soggetto senza lavoro, indipendentemente dal fatto che abbia svolto o meno, in data anteriore, un’attività di lavoro.

Pertanto il Consiglio di Stato chiarisce che dopo l’abrogazione del d.lgs. n. 181 del 2000, per effetto dell’art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2015, lo scenario in materia di nozione di disoccupato ed inoccupato è cambiato. E ciò ha evidenti riflessi anche in fatto di esenzione ticket. Infatti la nozione di disoccupato è rintracciabile oggi nella disciplina di cui all’art. 19 del decreto del 2015, in cui sono inclusi senza alcuna differenza sia i soggetti qualificati, nell’anteriore regime ora superato, come “disoccupati” sia quelli che erano invece qualificati come “inoccupati”.

Problemi di sostenibilità all’orizzonte?

Considerato l’impatto economico del superamento di tale distinzione, sono emerse le preoccupazioni dei ministeri e della presidenza del Consiglio, in considerazione dei problemi di copertura finanziaria che potrebbero derivare dall’esenzione ticket.

Ciò però non ha impedito al Consiglio di Stato, pur consapevole dei rischi di tenuta a livello ‘finanziario’, di ritenere che la corretta interpretazione delle norme non può essere elusa da esigenze di natura economica. Dunque va ribadito con forza il superamento della distinzione tra disoccupati e inoccupati, anche al fine dell’esenzione ticket spese sanitarie.

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