Esterometro addio, complice la fattura elettronica: ecco da quando

Dal prossimo 1° luglio 2022 con la fattura elettronica scompare l’esterometro. Vediamo nello specifico di cosa si tratta.

Addio all’esterometro dal 1° luglio prossimo, così come previsto dalla norma della legge di Bilancio 2021 all’art 1, comma 1103, che avrebbe già dovuto essere operativa a partire dal 1° gennaio 2022 ma che poi è stata posticipata.

addio esterometro
foto adobe

Da questa data non si potranno più riepilogare nella comunicazione trimestrale le operazioni verso e da soggetti non residenti identificati in Italia ai fini IVA.

Per farlo bisognerà utilizzare il Sistema di Interscambio telematico con il formato XML, quello già adottato per emettere le fatture elettroniche. L’ultima volta che verrà adoperato l’esterometro sarà per la comunicazione del 2° trimestre 2022. In pratica quest’anno con il fatto che il 31 luglio è domenica si dovrà fare entro il 22 agosto perché in mezzo c’è la proroga di ferragosto.

Esterometro addio

Le fatture attive verso soggetti non residenti nel nostro Paese dovranno essere trasmesse negli stessi tempi stabiliti per l’emissione delle fatture ovvero entro 12 giorni dall’operazione o rispettando termini diversi fissati, come ad esempio quelli previsti per le fatture differite. Esse inoltre non tengono conto delle qualifiche di consumatore finale o soggetto business. Nel campo “CodiceDestinatario” occorre inserire la codifica “XXXXXXX”. Se invece si possiede una partita IVA aperta in Italia bisogna utilizzare la codifica “0000000” e nello spazio “IDFiscaleIVA” va inserito il numero di partita IVA italiana.

Per quanto riguarda invece i dati delle fatture passive ricevute da prestatore estero o cedente, essi andranno trasmessi entro il 15° giorno seguente a quello in cui si è ricevuto il documento che comprova l’operazione. Nel settore “CodiceDestinatario” essendo un’autofattura va immessa la codifica “0000000” ed in mancanza della compilazione del campo “PECDestinatario” il tutto verrà inviato all’indirizzo fornito per la ricezione delle fatture elettroniche. Il termine di due settimane previsto per le fatture passive permette di mettere ordine tra i dati delle operazioni effettuate con l’estero e le annotazioni delle stesse sui documenti fiscali e contabili.

Documento da utilizzare in base alle operazioni eseguite

L’operatore nazionale che dovrà trasmettere le operazioni dovrà inviare una serie di dati diversi perché esse non si limitano a quelle ai fini IVA ma si estendono anche a quelle fuori campo. Ci sono poi una serie di Tipo documento da utilizzare, a seconda della tipologia delle operazioni eseguite. Per integrazione/autofattura per acquisto di servizi all’estero si usa il TD17, per l’acquisto di beni intracomunitari il TD18 e per acquisto di beni ex art 17 c.2 DPR 633/72 il TD19. Ad esempio i costi da inviare per alberghi e ristoranti all’estero richiedono l’utilizzo per i servizi del TD17 e per i beni del TD19.

Ci sono però una serie di dati che sono esclusi da questi adempimenti come ad esempio le transazioni prodotte dalle vendite online verso privati esteri. Per essere esentate però devono essere effettuate con la procedura dell’Oss e non avere fattura. Anche i dati riguardanti le operazioni di esportazione e importazione provviste di bolletta doganale sono esclusi dai sopracitati adempimenti. Rimane in vigore l’esterometro, pur con le misure aggiornate, soltanto per le operazioni che prevedono l’emissione di fattura. In questo caso l’operatore ha l’obbligo di utilizzare tale strumento, così come indicato dall’Agenzia delle Entrate.

Impostazioni privacy