Impugnare un matrimonio: quando l’unione è considerata non valida

La legge ammette che, nel caso di vizi di forma o di sostanza, è possibile impugnare un matrimonio e chiederne l’annullamento.

Secondo l’articolo 117 del codice civile è possibile impugnare un matrimonio in presenza di determinate cause che rendono invalida l’unione tra due persone. Ci stiamo riferendo ad un’azione che può essere compiuta direttamente dai coniugi o dai genitori degli stessi.

Impugnare un matrimonio: quando l'unione è considerata non valida

L’impugnazione di un matrimonio è un atto giuridico, grazie al quale una persona ha la possibilità di rivolgersi ad un giudice e chiedere di eliminare gli effetti prodotti dell’unione stessa.

La legge ammette diverse cause che possono generare l’invalidità di un matrimonio, tra queste la presenza di:

  • Un vizio di volontà
  • L’incapacità di intendere e di volere da parte di uno dei due coniugi
  • Un impedimento matrimoniale che può essere assoluto, relativo, dispensabile o non dispensabile.

Oggi scopriremo come fare ad impugnare un matrimonio e quali sono i casi ammessi dalla legge.

Impugnare un matrimonio: come si fa

Per impugnare un matrimonio è necessario rivolgersi ad un avvocato matrimonialista e occorre che l’unione sia stata contratta in violazione dei seguenti articoli:

  • 84 che ti esprime sulla minore età
  • 86 che fa riferimento alla libertà di Stato
  • 87 che ti esprime sul grado di parentela
  • 88 che si esprime sul condannato per delitto

In sostanza, non è possibile sposarsi e considerare valido un matrimonio qualora questo sia stato contratto con una persona che è già legata da un precedente matrimonio. Questa regola è valida anche nel caso in cui l’accordo matrimoniale sia stato siglato all’Estero.

Inoltre, non è sufficiente essere separati per potersi risposare con una nuova persona. La legge italiana prevede che una persona sia divorziata e dunque libera da qualsiasi vincolo matrimoniale, prima di poter contrarre una nuova unione.

Il divorzio può essere ottenuto dopo sei mesi dalla sentenza di separazione consensuale o dopo un anno in caso di separazione giudiziale.

Articoli 84 e 87

Per quanto invece riguarda l’impugnazione di un matrimonio contratto tra due persone di cui almeno una minorenne, la legge ammette l’impugnazione da parte di entrambi coniugi, dai genitori e dal Pubblico Ministero.

Tuttavia, la legislatura italiana permette di sposarsi al compimento di 16 anni dopo aver ottenuto un’apposita autorizzazione dal tribunale. Stiamo facendo riferimento al diritto all’attribuzione al minore di capacità giuridiche di agire, ovvero dell’emancipazione.

Per chiedere l’annullamento di un matrimonio contratto da uno o due minori, la richiesta deve essere effettuata da uno dei coniugi. Purché venga rispettato il limite temporale di un anno dal raggiungimento della maggiore età.

Non possono contrarre matrimonio le persone che hanno un grado di parentela in particolare non è possibile stipulare un contratto di unione legale tra:

  • Ascendenti e discendenti in linea diretta
  • Fratelli e sorelle germani, consanguinei e uterini
  • Zio e nipote, zia e nipote
  • Gli affini in linea diretta
  • Gli affini in linea collaterale in secondo grado
  • L’adottante, l’adottato e i suoi discendenti
  • I figli della stessa persona
  • L’adottato e i figli dell’adottante
  • L’adottato il coniuge dell’adottante, l’adottante è il coniuge dell’adottato.

Invece, i cugini possono sposarsi tra loro.

Articolo 88: il condannato per delitto

Non è possibile contrarre matrimonio tra due persone di cui una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra.

Nel caso in cui si consumi un’unione di questo tipo, il matrimonio può essere impugnato da entrambi i coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal Pubblico Ministero e da tutti coloro che hanno un interesse legittimo.

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