IMU e comodato: ecco un caso pratico che ti permette di risparmiare sulle tasse

I rapporti tra IMU e comodato ci indicano che può scattare un taglio del 50% della base imponibile a favore del comodante tenuto al pagamento dell’imposta, ma soltanto ove ricorrano particolari condizioni. Ecco che cosa è opportuno ricordare in materia.

Le regole del Fisco sono moltissime e può certamente succedere di non essere aggiornati su qualche aspetto normativo che, però, ha direttamente a che fare con le situazioni del quotidiano.

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Pensiamo al caso del comodato, ovvero quel particolare contratto il quale prevede che una parte, il comodante, dia all’altra, il comodatario, l’utilizzo di un immobile a titolo gratuito per un certo tempo – con il dovere di riconsegnarlo alla scadenza dell’accordo.

Ebbene, la legge in proposito prevede una interessante agevolazione fiscale per il comodante: la riduzione della base imponibile IMU sulla casa data appunto in comodato al figlio o al padre. Vediamo più da vicino le caratteristiche di quanto appena accennato.

Comodato e IMU: il contesto di riferimento

L’IMU – Imposta Municipale Propria – consiste  nel tributo previsto dal governo Monti nella manovra Salva-Italia del 2011. Di fatto è una imposta che si paga a livello comunale sul possesso dei beni immobiliari. È operativa a decorrere dal gennaio 2012, e fino al 2013 è stata valevole anche sull’abitazione principale. Il pagamento della tassa IMU è dovuto da coloro che sono in possesso dei seguenti immobili:

  • fabbricati differenti dall’abitazione principale;
  • abitazioni principali signorili (categorie “di lusso” A/1, A/8 e A/9);
  • terreni agricoli;
  • aree fabbricabili.

Dal 2011 ad oggi la normativa in tema di IMU è stata caratterizzata da più modifiche e aggiornamenti.

Soggetto obbligato a versare l’IMU è il proprietario o il titolare di un diritto di uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi e superficie sui beni sopra indicati.

Del comodato abbiamo accennato in apertura. Si tratta di un contratto con cui il comodatario:

  • consegue sull’immobile un diritto personale di godimento;
  • ma non ne diventa proprietario;
  • può godere dell’immobile e utilizzarlo in modo gratuito fino a quando lo prevede il contratto;
  • non può concedere l’immobile a un terzo, salvo consenso del comodante.

Nel comodato in pratica una persona dà in prestito un bene a un’altra senza voler aver niente in cambio.

Agevolazioni fiscali in ipotesi di abitazione data in comodato: c’è esenzione?

Se per i soggetti potenzialmente tenuti a pagare l’IMU, l’immobile rappresenta “abitazione principale” – essendo al contempo residenza e dimora abituale – l’imposta non è dovuta, essendo sul terreno delle ipotesi di esenzione prevista dalla legge.

Forse non tutti sanno che, oltre all’esenzione per la prima casa o abitazione principale, c’è un altro beneficio fiscale per chi deve pagare l’IMU, e che rileva laddove sia stato stipulato un contratto di comodato.

In linea generale, presupposto dell’IMU è la proprietà o altro diritto reale come ad es. l’usufrutto: per quanto riguarda il caso del comodato – se la casa viene data in comodato – a dover pagare l’imposta in oggetto sarà il proprietario del bene, vale a dire il comodante.

Non scatta infatti l’esenzione IMU sull’abitazione principale in questi casi, perché non ricorre uno dei due requisiti obbligatori per l’esenzione – vale a dire la dimora abituale. E’ chiaro infatti che il proprietario non può dichiarare la dimora in un appartamento dato in uso a persona differente.

Agevolazioni fiscali e comodato: il taglio IMU in gioco

Se non c’è l’esenzione totale, vi è però una differente agevolazione fiscale degna di nota. Ci riferiamo alla riduzione IMU sulla casa in comodato, che scatta a particolari condizioni. Infatti, laddove il comodato sia concesso a specifici familiari, la legge indica una riduzione della base imponibile.

Nel dettaglio, per quanto riguarda le unità immobiliari:

  • date in comodato ai soli genitori o ai soli figli che le utilizzano come abitazione principale;
  • la base imponibile è ridotta del 50%.

Ma attenzione detto taglio dell’imposta vale soltanto se:

  • il contratto di comodato sia stato sottoposto a registrazione;
  • il comodante (ossia colui che deve pagare l’IMU) sia in possesso di un solo immobile nel nostro paese;
  • il comodante abbia la residenza, sia anagrafica che effettiva (dimora abituale), nell’identico Comune nel quale è localizzato l’immobile dato in comodato.

Soltanto entro queste specifiche condizioni, potrà valere la riduzione della base imponibile ai fini IMU del 50%.

Ricordiamo infine che detta agevolazione fiscale non vale sull’abitazione classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ovvero le ‘case di lusso’, ville, castelli ecc.). Tuttavia il taglio dell’IMU in oggetto è applicabile altresì alle collegate pertinenze dell’immobile dato in comodato a favore del genitore o figlio.

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