IMU non pagato: sanzioni, interessi, ravvedimento operoso e dilazione di pagamento. Facciamo chiarezza.

In caso di IMU non pagato entro il termine fissato dalla legge, il Comune invia una notifica di accertamento esecutivo per recuperare le somme non versate.

L’IMU è la tassa sulla seconda casa e deve essere versata generalmente entro il 16 dicembre. In caso di mancato pagamento è comunque possibile mettersi in regola. Infatti, grazie al ravvedimento operoso, il contribuente ha la possibilità di versare le somme dovute, maggiorate a causa di una piccola sanzione e degli interessi moratori.

IMU non pagato: sanzioni, interessi, ravvedimento operoso e dilazione di pagamento. Facciamo chiarezza.

È compito del Comune, in cui è ubicato l’immobile assoggettato alla tassa sulla seconda casa, inviare un avviso di accertamento esecutivo. La notifica è inviata ai contribuenti che non hanno ancora effettuato il pagamento del saldo IMU entro il 16 dicembre.

In caso di mancato pagamento, entro il termine prefissato, il contribuente ha la possibilità di utilizzare l’istituto giuridico del ravvedimento operoso.

Tuttavia, vi è anche un’altra opportunità, ovvero quella di attendere la richiesta di versamento, insieme alle sanzioni e agli interessi in mora. In quest’ultimo caso, e in presenza di determinate condizioni, il contribuente ha la possibilità di chiedere anche la rateizzazione del versamento.

IMU non pagato: cosa dice la legge

Secondo la legge il contribuente che non ha provveduto a versare l’imposta sulla seconda casa entro il termine previsto, può avvalersi del ravvedimento operoso.

Grazie a questo Istituto giuridico, il cittadino ha la possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale in seguito ad un mancato, omesso o insufficiente versamento di imposte e tributi.

L’istituto del ravvedimento operoso è stato introdotto dall’articolo 13 del decreto legislativo numero 472 del 1997. Si tratta di un’opportunità concessa ai contribuenti, permettendogli di regolarizzare in maniera spontanea il mancato o insufficiente versamento di imposte.

Utilizzando questo Istituto giuridico il contribuente si fa ugualmente carico delle sanzioni previste per il ritardo di pagamento. Tuttavia, grazie al ravvedimento operoso è possibile beneficiare di sanzioni che sono proporzionate al tempo, che è intercorso tra il termine ultimo dell’obbligo tributario e la regolarizzazione del pagamento.

Come funziona il ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso è concesso a tutti i contribuenti, che sono chiamati a versare tributi quali IMU, Tasi e Tari.

Si tratta di un istituto giuridico che permette ai contribuenti di ravvedersi, ovvero di effettuare il pagamento oltre il termine fissato dalla legge.

A causa del ritardo del versamento, è previsto il calcolo di una sanzione che aumenta con il passare dei giorni.

Nello specifico se il ritardo è di:

  • 14 giorni dal termine fissato per il versamento sono previste sanzioni ridotte allo 0,1% per ogni giorno di ritardo.
  • Oltre 15 giorni ed entro 30 giorni la sanzione è pari al 1,5% del valore dell’imposta.
  • Oltre il 30° giorno ed entro il 90° giorno la sanzione è ridotta al 1,67%.
  • Dal 90° giorno ed entro 1 anno dal termine fissato per il versamento è prevista una sanzione ridotta del 3,75%.
  • Oltre 1 anno ed entro 2 anni dal termine fissato per il versamento la sanzione è pari a 4,29%.
  • Oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento è prevista una sanzione pari al 5% del valore del imposto.

Il calcolo degli interessi varia in funzione dei giorni di ritardo trascorsi dalla data fissata per il versamento e il momento in cui avviene il ravvedimento operoso.

Come fare regolarizzare l’IMU non pagato

Per regolarizzare il pagamento ed effettuare il versamento dell’imposta sulla seconda casa, incluse sanzioni e interessi, occorre compilare il modulo di versamento IMU: F24 o il bollettino postale IMU.

Nei suddetti moduli devono essere indicati i codici tributo dell’imposta di riferimento e l’ammontare del valore da versare, dato dalla somma dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi. Dovrà essere barrata anche la casella “ravv. operoso”.

La legge ammette che il contribuente che non si avvale del ravvedimento operoso in caso, di ritardo il versamento dell’imposta, riceva dal Comune in cui è ubicato l’immobile una notifica di accertamento esecutivo per il recupero delle somme non versate. Nello stesso avviso sono comunicati anche le sanzioni amministrative e gli interessi maturati.

Il contribuente ha la possibilità di chiedere una ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili. Tuttavia, in questo caso è necessario che il contribuente dimostri di essere in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica.

Possono accedere alla rateizzazione i contribuenti che devono versare importi:

  • Superiori a 100,01 euro e inferiori a €500, fino a 4 rate mensili.
  • Tra €500,01 e €3.000 è possibile richiedere da un minimo di 5 a un massimo di 12 rate mensili.
  • Fino a €6.000 il contribuente può accedere ad una dilazione di pagamento che prevede un minimo di 13 a un massimo di 24 rate mensili.
  • Da €6.000,01 a €20.000 la dilazione di pagamento può prevedere da 25 a 36 rate mensili.
  • Oltre i €20.000 è possibile chiedere una dilazione di pagamento da 37 a 72 rate mensili.
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