Pass disabili e libera circolazione nelle ZTL senza dover comunicare la targa: le ultime novità

I provvedimenti della Suprema Corte sono molto spesso utili non soltanto a risolvere una controversia insorta tra due parti, ma anche a dare utilissime indicazioni per la collettività. Con una recente ordinanza questo giudice ha riaffermato infatti il pieno diritto di circolazione nelle ZTL. I dettagli.

Interessanti chiarimenti giurisprudenziali sono giunti in tema di diritti degli invalidi, limiti di circolazione nella ZTL e obblighi di comunicazione della targa dell’auto.

PASS DISABILI
PASS DISABILI (Foto Trading.it)

Ciò che rileva, secondo i giudici, è soprattutto il possesso del pass disabili, ovvero quel documento che permette ai titolari e loro accompagnatori non soltanto di effettuare il parcheggio sulle strisce gialle – ma anche su quelle blu senza dover pagare nulla (a differenza dei comuni automobilisti).

Altra utilità è data dal fatto che il pass invalidi consente di spostarsi con il proprio mezzo nelle aree delle città a traffico limitato, ovvero in breve le ZTL. Ma attenzione perché ogni possessore del pass disabili deve comunque esporlo in maniera chiara sul parabrezza, affinché le telecamere piazzate nell’area lo inquadrino – impedendo così la notificazione a casa di una multa che non aveva ragione di essere emessa.

In particolare, secondo le ultime precisazioni della Cassazione, un ente locale quale il Comune non può imporre di rendere nota in via preventiva la targa del mezzo usato, per effettuare lo spostamento nella ZTL con pass invalidi. E ciò per un motivo ben preciso. Approfondiamo insieme questi temi.

Il pass disabili è collegato al titolare e non all’auto

La giurisprudenza si è espressa in passato sui delicati argomenti connessi alla tutela della disabilità, e degli automobilisti invalidi che sono in possesso del relativo pass. Ecco perché oggi non vi sono dubbi sul fatto che il pass disabili deve essere collegato alla persona e non al mezzo. Conseguentemente il contrassegno può essere utilizzato anche su un veicolo differente da quello abituale, come può esserlo quello dell’accompagnatore del disabile – per esempio un familiare.

In altre parole, il mezzo a motore sul quale è esposto il contrassegno in oggetto non deve per forza essere di proprietà della persona disabile, né guidato dall’invalido. Può esservi infatti un qualsiasi accompagnatore, a patto che all’interno del veicolo vi sia la persona titolare del contrassegno invalidi: in caso contrario ovviamente non sarà possibile sfruttare i benefici connessi al pass invalidi. 

Inoltre, coerentemente con quanto appena ricordato, la legge ammette l’applicazione più ampia possibile del pass disabili, ovvero in tutto il territorio del paese. In buona sostanza il pass permette di transitare nelle ZTL di ogni Comune e di parcheggiare senza costi nelle relative aree a pagamento.

Il titolare non deve comunicare al Comune la targa dell’auto che sarà usata per lo spostamento nella ZTL

La Corte di Cassazione si è recentemente espressa con l’ordinanza n. 28144 dello scorso 27 settembre, riconoscendo ampia libertà al titolare del pass disabili. Questi infatti non deve ritenersi obbligato a comunicare in anticipo agli uffici del Comune la targa dell’auto, su cui tale contrassegno sarà utilizzato (per lo spostamento in ZTL).

Per questo nessun ente locale potrà mettere i bastoni tra le ruote dell’automobilista invalido, che infatti potrà liberamente circolare nelle zone a traffico limitato, senza vedersi dunque infliggere limitazioni ed oneri che non trovano traccia in alcuna norma di legge.

Ciò che conta – lo ribadiamo – è il mero possesso del pass invalidi, con il disabile a bordo del mezzo a motore. Perciò le telecamere del Comune non possono limitarsi a inquadrare soltanto la targa del veicolo e, con ciò, infliggere una multa non giustificabile dal passaggio nella ZTL. Piuttosto le apparecchiature in dotazione dell’ente locale dovranno altresì riprendere il cruscotto su cui il pass disabili deve essere sempre esposto.

Conclusioni

Per la Cassazione quanto emerge dall’ordinanza è frutto del riconoscimento del pieno diritto dell’invalido ad accedere nelle zone a traffico limitato o ZTL, il quale deve ritenersi un “diritto incondizionato e non limitabile per esigenze di controllo automatizzato degli accessi in tali zone”. Nel caso valutato da questo giudice il Comune aveva infatti immesso un onere non previsto dalla legge, ma gravante sulla persona trasportata, ovvero quello di comunicare in via telefonica o facendo accesso al portale web una targa diversa da quella originariamente registrata.

Secondo una giurisprudenza molto chiara sono dunque illegittimi tutti i limiti indicati dalle ordinanze comunali e riguardanti una anteriore comunicazione da farsi da parte del soggetto disabile. Ciò vale sia nell’ipotesi nella quale il disabile sia in possesso del contrassegno invalidi emesso da altro Comune, sia nell’ipotesi nella quale sia trasportato con un mezzo, ma con pass disabili, differente da quello registrato.

Concludendo, in ragione di ciò ribadiamo che non sussiste alcun obbligo preventivo di comunicazione della targa del mezzo a motore. Questo il fulcro dell’ordinanza n. 28144 del 2022 della Suprema Corte.

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