Come la busta paga e la casa di proprietà incidono sull’ISEE e quali sono le franchigie applicate che diminuiscono il loro valore?
L’ISEE è l’indicatore reddituale dei nuclei familiari, è in vigore dal 1998 e nel corso degli anni ha subito molti cambiamenti. Permette l’accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie erogate dal governo. Da gennaio l’ISEE ha assunto un valore maggiore, con l’ingresso dell’assegno unico e universale, che sarà erogato dall’INPS da marzo.
Ai fini ISEE sono considerati tutti i redditi ai fini IRPEF, e anche i redditi tassati a titolo di imposta o sostitutivi (ad esempio, contribuenti minimi, cedolare secca sulle locazioni, premi di produttività eccetera), sono inclusi anche i redditi esenti e tutte le agevolazioni ottenuti dalla Pubblica Amministrazione (ad esempio, assegno sociale e ANF). Sono esclusi dal calcolo i redditi derivanti dalla disabilità, i redditi figurativi degli immobili non locati e delle attività mobiliari. Infine, sono sottratti gli assegni di mantenimento corrisposti al coniuge per se stesso o per i figli, in seguito al divorzio o separazione.
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In riferimento al reddito e alla casa di proprietà nel calcolo ISEE sono previste delle franchigie. Nello specifico, per i redditi di lavoro dipendente (busta paga) si stabilisce una franchigia pari al 20% e fino ad un massimo di 3.000 euro dei redditi derivanti da lavoro dipendente. La franchigia è personale, questo significa che la franchigia si applica su ogni reddito di lavoro dipendente. La franchigia considera i costi per la produzione del lavoro, per evitare la cosiddetta “trappola della povertà”.
Assegno unico figli e maggiorazioni: attenzione all’ISEE e a questi requisiti
Anche per le pensioni e i trattamenti assistenziali si sottrae una quota analoga fino ad un massimo di 1.000 euro, sono esclusi dalla franchigia i redditi derivanti dalla condizione di disabilità. In effetti, si tratta di una misura che tiene conto delle condizioni connesse alla vecchiaia e alla fragilità dei beneficiari che percepiscono redditi fiscalmente esenti.
Infine, nel calcolo sono considerati i costi dell’abitare fino a 7.000 euro, in effetti è considerata la spese sostenuta per l’affitto registrato, che a può essere portato in deduzione nella dichiarazione dei redditi annuali. Invece, per i proprietari di casa si tiene conto dei costi dell’abitare, comparando il componente patrimoniale.
La valorizzazione del patrimonio, come richiesto dalla legge, è raggiunta in base a vari parametri: si considera il valore degli immobili ai fini IMU; si riduce la franchigia della componente mobiliare considerando il numero dei componenti del nucleo familiare, questo comporta una franchigia più alta per le famiglie numerose; si considera il patrimonio all’estero.
Inoltre, con riferimento agli immobili su cui grava il mutuo, si considera il valore della casa che eccede dal mutuo in essere.
Alla prima casa è riservato un trattamento particolare, pur considerando i costi dell’abitare. Infatti, il valore ai fini IMU è calcolato al netto di una franchigia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figli convivente successivo al secondo. Infine, sul valore residuo dell’immobile, viene abbattuto a due terzi. Il valore dell’immobile è comunque considerato al netto del mutuo residuo.
La formula è la seguente: ISEE = (somma dei redditi al netto delle franchigie) + 20% (somma dei patrimoni al netto delle franchigie)/ parametro scala di equivalenza
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