Assegno unico e universale figli anche ai nonni per i nipoti, lo dice l’INPS

Pubblicata la circolare INPS con alcuni chiarimenti sull’assegno unico e universale figli, in cui si evidenzia la possibilità anche ai nonni per i nipoti. 

L’INPS con la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 ha fornito chiarimenti in merito all’assegno unico e universali per figli minori. In effetti, precisa che l’assegno può essere corrisposto anche senza ISEE, ma spetterà solamente in misura minore. Però, sarà possibile presentarlo in seguito ottenendo un importo maggiore con l’operazione di conguaglio di quanto percepito già in precedenza.

Assegno unico e universale figli anche ai nonni per i nipoti
Assegno unico e universale figli anche ai nonni per i nipoti

La circolare, precisa che potranno beneficiare del sussidio anche i nonni per i nipoti, a patto che sia presente un provvedimento di affido o nell’ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare.

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Assegno unico e universale figli anche ai nonni per i nipoti, lo dice l’INPS

Nella circolare INPS, sopra citata, in riferimento all’assegno unico e universale riconosciuto ai nonni per i nipoti, chiarisce che: “il diritto alla prestazione è esteso ai nonni per i nipoti unicamente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparata all’affidamento ai sensi della legge 5 maggio 1983, n. 184)“.

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Precisiamo che la domanda si può inviare da gennaio e l’assegno sarà erogato da marzo 2022. Inoltre, per coloro che presentano la domanda entro giugno, possono chiedere gli arretrati da marzo.

Accredito diretto dall’INPS

L’INPS effettua l’accredito attraverso le seguenti modalità:

a) accredito in base al codice IBAN del conto corrente, conto corrente postale, carta di credito o debito con IBAN, libretto di risparmio con IBAN;

b) consegna in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane del territorio italiano;

c) accredito sulla carta dei titolari del reddito di cittadinanza.

Inoltre, l’INPS chiarisce che l’IBAN sul quale è chiesto il bonifico della somma spettante, deve essere intestato al beneficiario della prestazione medesima. Ad eccezione del tutore di genitore incapace, in questo caso il conto può essere intestato o cointestata al tutore, oltre al genitore incapace. Sostanzialmente si potrebbero verificare le seguenti casistiche:

a) assegno corrisposto nella misura del 100% al genitore richiedente con lo strumento di riscossione intestato o cointestato al richiedente. Nel caso di affidamento a uno o più genitori, la domanda deve essere presentata dal genitore affidatario;

b) l’assegno è corrisposto nella misura del 50% al genitore richiedente e il restante 50% all’altro genitore, con strumenti di riscossione intestati o cointestati ad ognuno dei genitori;

c) assegno corrisposto a uno o più soggetti che esercitando la responsabilità genitoriale (affidatario/tutore) e lo strumento di riscossione deve essere intestato o cointestato a uno degli affidatari o tutori;

d) liquidazione dell’assegno unico direttamente al figlio maggiorenne che deve presentare la domanda in sostituzione dei genitori, anche in questo caso lo strumento di riscossione deve essere intestato o cointestato al figlio maggiorenne. La prestazione, in questo caso, è limitata alla sola quota spettante per il figlio maggiorenne.

L’INPS prima di procedere all’accredito del beneficio, effettua la verifica della titolarità dell’IBAN, attraverso un apposito processo telematico e strutturato con tutti gli istituti di credito e Poste Italiane. L’assegno è corrisposto entro la fine del mese successivo a quello della presentazione dell’istanza.

Assegno figli maggiorenni

Sui figli maggiorenni tanti di dubbi, infatti, spetta comunque la detrazione per i figli maggiorenni a carico nel 730 se non percepiscono l’ assegno unico.

L’assegno è riconosciuto anche per i figli maggiorenni fino a 21 anni, se si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) frequenza o iscrizione alla scuola di durata quinquennale per il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore (liceo, istituto tecnico o professionale);

b) frequenti un percorso di formazione Professionale Regionale a cui si accede dopo la scuola media, per conseguire un attestato di qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno per il diploma professionale tecnico;

c) segue il corso di studi di durata biennale o triennale presso Istituti Tecnici Superiori (ITS), a cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, finalizzato al conseguimento di una qualifica di “tecnico superiore di 5 livello EQF”;

d) segue un corso di laurea riconosciuto.

Inoltre, l’assegno spetta anche ai figli maggiorenni titolari di un contratto di apprendistato o di tirocinio. In caso di figli con disabilità a carico, non sono previsti limiti di età e l’assegno è riconosciuto a prescindere delle condizioni sopra esposte.

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