Con la sentenza n. 15264/2025 della Cassazione, l’adempimento parziale dell’assegno di mantenimento diventa un reato.
L’adempimento parziale dell’assegno di mantenimento implica un’insufficienza importante, perché significherebbe far venire meno gli obblighi di assistenza familiari necessari a soddisfare le esigenze dei beneficiari. Cosa dice la Cassazione nella sentenza n. 15264/2025.

Adempiere parzialmente all’assegno di mantenimento integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Ciò succede quando le somme versate non consentono ai destinatari che ne dovrebbero beneficiare, di soddisfare i bisogni essenziali. Questa la pronuncia della Cassazione.
Dall’analisi di un caso concreto si può comprendere meglio. Tutto inizia con la condanna in Tribunale dell’imputato per il reato all’art. 570 commi 1 e 2 del codice penale, commesso ai danni di entrambi i figli, cioè l’inadempienza dei suoi obblighi legati all’assegno.
La controparte che lo difende, evidenzia che tale condizione è subentrata a causa di un periodo di forte difficoltà economica del ricorrente, per cui è stata un’azione involontaria. Soprattutto lo stesso avrebbe cercato sostegno economico nella famiglia d’origine, i suoi genitori, per provvedere ai minori.
Questi sostiene che avrebbe agito in ogni modo per non adempiere parzialmente, e che invece la sentenza ha stabilito ciò senza verificare nel concreto l’effettivo stato di necessità dei minori.
Ma è qui che la Suprema Corte evidenzia quanto il ricorso del singolo sia del tutto infondato.
Quando l’adempimento parziale dell’assegno di mantenimento è reato
Dall’analisi presentata si evidenzierebbe una condizione non di reato per il genitore inadempiente, ma la Suprema Corte coglie quei dettagli che invece lo fanno ricadere proprio in questa condizione.

Innanzitutto, la censura è infondata davanti la coerente motivazione dei giudici di merito che hanno dimostrato un saltuario e insufficiente adempimento dell’obbligo di mantenimento dei figli. Questo adempimento sarebbe stato infatti sporadico dal 2011 al 2013, e del tutto mancante dal 2015 fino al raggiungimento della loro maggiore età!
Soprattutto il riconosciuto inadempimento non è stato comprovato da concrete difficoltà economiche, non c’è testimonianza di ciò.
Inoltre, l’adempimento parziale integra il reato contestato quando le somme versate non sono sufficienti ad soddisfare i bisogni necessari, tanto che la parte offesa è dovuta ricorrere a vie legali per farsi corrispondere quanto gli spetta, dato che non arrivava a sostenere le spese dei figli da sola.
Come se non bastasse, il ricorrente non ha comprovato di “non avere” le risorse per adempiere.
Ancora, nonostante il ricorrente affermi che i figli siano stati per un breve periodo da lui, non ci sono costi comprovati che attestino ciò. Infine, dati gli elementi finora raccolti, si può confermare non un “inadempimento sporadico”, ma proprio abituale! Il comportamento inadempiente del ricorrente lo si attesta per le reiterate omissioni negli obblighi dell’assegno di mantenimento.
In conclusione, si riconosce che non basta dire di aver difficoltà economiche, ma avere tutte le prove che servono per accertarlo, e a sua volta avere altrettante testimonianze che attestino la cura degli interessi dei minori.