I sintomi del vaccino (febbre e dolori) sono considerati malattia? La risposta non è scontata

Dopo il vaccino si manifestano dei sintomi, come febbre e dolore al braccio, si può restare a casa per malattia? Scopriamo cosa prevede la normativa. 

I sintomi del vaccino (febbre e dolorie) sono considerati malattia
I sintomi del vaccino (febbre e dolore) sono considerati malattia

Sono passati più di due anni da quando l’Italia e il mondo intero è stato colpito dal Covid – 19.  Questo virus, con le continue varianti, ha  cambiato la vita di molte persone. Fortunatamente per la quasi maggioranza delle persone vaccinate, le conseguenze di un contagio sembra non sfociare in gravi conseguenze. Ma c’è un quesito che attanaglia tanti lavoratori, in riferimento alla vaccinazione. In effetti, dopo il vaccino, si possono avere vari disturbi, i più comuni sono il dolore al braccio e la febbre. Nel caso il dipendente manifesta questi sintomi e non è in grado di andare a lavoro, come bisogna fare? Deve ricorrere a permessi o ferie o  può chiedere al medico curante di emettere il certificato di malattia? Scopriamolo

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I sintomi del vaccino (febbre e dolore) sono considerati malattia?

Solitamente quando un dipendente viene colpito dall’influenza, sia stagionale o di qualsiasi altro tipo, ha diritto ad assentarsi dal lavoro fruendo del periodo di malattia. Di conseguenza, un dipendente, se dopo aver effettuato il vaccino, è  colpito da febbre o dolori o problemi intestinali, deve recarsi dal suo medico curante. Il quale dovrà decidere se i sintomi sono tali da dover stare a riposo a casa, per una corretta guarigione.  In questo caso, il medico dovrà stabilire i giorni della degenza producendo il certificato medico che dovrà trasmettere  telematicamente all’INPS. Nello stesso tempo dovrà consegnare al lavoratore il numero di protocollo dell’invio effettuato e  il lavoratore dovrà comunicare tale numero al datore di lavoro.

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Al lavoratore, tramite l’INPS, verrà riconosciuta la tutela previdenziale, la copertura con la contribuzione figurativa, l’indennità economica e per finire, l’eventuale integrazione retributiva dovuta dal datore di lavoro. Di conseguenza, chi viene colpito da disturbi dopo il vaccino anti-Covid, come febbre e dolori, ha il diritto alla malattia.

Visita fiscale e orari di reperibilità

Come per qualsiasi altro periodo di malattia, è prevista la visita fiscale INPS per accertare le reali condizioni del lavoratore. Per questo motivo è importante che il lavoratore conosca quali sono gli orari di reperibilità in cui il medico dell’INPS può effettuare la visita.

C’è da fare una distinzione per gli orari delle possibili visite di verifica tra il pubblico e il privato. Infatti, per i dipendenti del pubblico impiego gli orari sono dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Per i dipendenti del settore privato invece dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

Bisogna precisare che se il lavoratore negli orari di reperibilità è assente al domicilio indicato nella banca dati INPS si rischia di perdere la malattia. Ci sono delle eccezioni, ad esempio, se il  lavoratore si sia recato al richiamo dell’ASL per effettuare un tampone o comunque terapie inerenti alla malattia. Nei casi di malattia non dovuta al Covid il lavoratore è giustificato solo nel caso si sia recato per fare delle visite mediche o terapie collegate alla malattia. In questi casi il lavoratore assente alla visita fiscale INPS, deve giustificare con idonea documentazione l’assenza. Nei casi illustrati, il certificato dell’ASL dove ha eseguito il tampone o della visita medica o della terapia eseguita.

Malattia per vaccino nel pubblico impiego

Nel pubblico impiego, le eventuali assenze dovute al vaccino anti-Covid, che impediscono al lavoratore lo svolgimento regolare dell’attività lavorativa, fanno parte della malattia ordinaria e sono soggette, almeno per i primi dieci giorni, ad una decurtazione dello stipendio.

Il parere del Dipartimento per la Funzione Pubblica dell’8 giugno 2021, spiega il periodo di malattia per i postumi del vaccino. Nello specifico, precisa  che lo stipendio dei dipendenti pubblici colpisce lo stipendio in riferimento agli emolumenti accessori legati alla presenza in servizio e alla produttività. In poche parole, chi dopo il vaccino si assenta dal lavoro per malattia per un fattore temporale rientrate nei  dieci giorni, vedrà la sua busta paga inferiore al normale. Ma se i disturbi superano i dieci giorni, non sarà applicata nessuna decurtazione. Tale norma non si applica al personale scolastico che è tutelato dal Decreto Sostegni.

Fonte: Parere DFP n. 38420 dell’8 giugno 2021

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