Novità congedo parentale: l’incredibile decisione dell’INPS che farà felice molti lavoratori

In una circolare del 27 ottobre, l’INPS ha chiarito alcune novità congedo parentale, specificando chi sono i lavoratori che possono accedervi.

Tramite una circolare pubblicata lo scorso 27 ottobre, l’istituto previdenziale ha fornito alcune istruzioni in merito alla fruizione dei periodi di astensione dal lavoro legati alla nascita di un figlio. In tale occasione, l‘istituto previdenziale si è espresso sia in merito alla paternità obbligatoria che al congedo per madre e padre.

Novità congedo parentale
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In base a quanto stabilito dall’ordinamento italiano, il nuovo congedo parentale permette 10 giorni di astensione dal lavoro obbligatori pagati al 100%, per i padri lavoratori dipendenti. Si tratta di un’importante novità introdotta a partire dallo scorso 13 agosto 2022.

Tuttavia, come spesso accade per le novità, l’INPS ha dovuto fornire chiarimenti in merito alla platea dei beneficiari del congedo parentale. Per questo motivo, nella circolare numero 122 dello scorso 27 ottobre, l’ente previdenziale a chiarito alcuni aspetti relativi alle misure, specificando chi sono i lavoratori dipendenti che hanno diritto al congedo obbligatorio e come farne richiesta.

Novità congedo parentale: l’INPS fa chiarezza

In base a quanto stabilito dall’ordinamento giuridico italiano, hanno la possibilità di accedere al congedo di paternità obbligatorio solo i lavoratori dipendenti. Con i chiarimenti forniti dall’INPS, nella circolare del 27 ottobre, è stato specificato che possono accedere a tale congedo anche i lavoratori domestici, quelli agricoli a tempo determinato e i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

La domanda per accedere al congedo di paternità deve essere presentata al datore di lavoro almeno 5 giorni prima della data a partire dalla quale s’intende usufruire dell’astensione dal lavoro.

In base a quanto stabilito dalla legge, l’astensione obbligatoria di 10 giorni per il padre può essere usufruita in una finestra temporale che va da due mesi prima del parto a 5 mesi dopo il parto.

Il congedo può essere frazionato in più giorni. Ciò vuol dire che il lavoratore ha la possibilità di usufruire dell’astensione obbligatoria del lavoro, sia in maniera continuativa che frazionata.

Così facendo, l’ordinamento intende dare la possibilità al padre lavoratore di assistere la madre e il nascituro, assecondando le esigenze personali.

In caso di parto plurimo la durata del congedo obbligatorio raddoppia a 20 giorni. Ad ogni modo, è opportuno ricordare che il congedo può essere usufruito anche in caso di adozione o affidamento di minore.

Come fruire del congedo

In base a quanto stabilito dall’ordinamento giuridico italiano il congedo parentale obbligatorio, riconosciuto ai padri lavoratori dipendenti, può essere fruito solo nelle giornate lavorative. Dal punto di vista contributivo, il periodo di astensione dal lavoro per la nascita di un figlio è coperto da contribuzione figurativa.

I giorni di astensione dal lavoro spettano anche in caso di morte del figlio, sia in fase perinatale che post nascita, entro i successivi 28 giorni.

Dal momento che si tratta di congedo obbligatorio, esso può essere fruito contemporaneamente al godimento della maternità obbligatoria.

Durata dell’astensione facoltativa

In base a quanto stabilito dalla nuova normativa, ovvero dal decreto numero 105 del 30 giugno 2022, i padri lavoratori dipendenti hanno la possibilità di godere di un congedo facoltativo della durata di 9 mesi. Durante tale periodo, il lavoratore è indennizzabile con una retribuzione pari al 30% dello stipendio percepito.

In ogni caso, il congedo facoltativo del padre può essere fruito entro i 12 anni di vita di ogni figlio. Dunque, anche in questo caso si tratta di un congedo che può essere goduto in maniera continuativa o frazionata, in base alle esigenze personali.

La novità introdotta dalla legge ha previsto un aumento del congedo che è passato da 6 a 9 mesi. Inoltre, la precedente normativa, prevedeva che i 6 mesi di congedo facoltativo indennizzabili dovessero essere goduti entro i 6 anni di vita del figlio.

Un’altra importante novità introdotta dalla normativa è il miglioramento della situazione per coloro che avevano diritto all’indennizzo fino a 11 mesi. Ci sitamo riferendo ai lavoratori possesso di un reddito sotto-soglia, ovvero inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo. In questo caso, la legge ha deciso che sarà possibile beneficiare del congedo facoltativo fino a 12 anni e non più fino a 8.

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