Superbonus 110%, segnatevi tutto: bollino da maggio per cessioni libere, vincolate e jolly

Cambiano le modalità dei bonus edilizi, specialmente il Superbonus 110%, con l’applicazione di un bollino da maggio e con cessioni libere, vincolate e jolly.

Il provvedimento approvato il 18 febbraio 2022 dal Consiglio dei Ministri, non specifica l’ambito oggettivo e cronologico del campo di applicazione delle nuove disposizioni in vigore. Ad esempio, quali crediti maturati, da quando tempo e in quale fase di circolazione si trovano.

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Inoltre, sia per sconto fattura sia per cessione di credito dei bonus edilizi, oltre alla prima cessione del credito saranno consentiti altri due passaggi, purché il credito sia ceduto ad un intermediario finanziario o impresa di assicurazione riconosciuta.

Precisiamo che il decreto Sostegni Ter n. 4/2022, ha previsto un regime di transazione, con la comunicazione entro il 16 febbraio, che rende possibile la fruizione di un’ulteriore cessione, la cosiddetta cessione “jolly”. Tale agevolazione anche per i crediti già oggetto di passaggi plurimi. Pertanto, le opzione comunicate dalla data del 17 febbraio sarebbero fonte di cessioni con limiti rigorosi, come previsto nell’articolo 28. Tali credito sono suscettibili di un unico trasferimento. Ma analizziamo le due risposte possibili previste nel decreto legge che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale a giorni.

Superbonus 110%: con bollino da maggio per cessioni libere, vincolate e jolly

Secondo un’analisi del decreto e della situazione nel suo complesso, sembrerebbe affacciarsi alla possibilità di un ricorso ad un criterio di compatibilità, il tutto considerando i criteri di efficacia del nuovo decreto legge. Pertanto, anche i “vecchi crediti” oggetto di comunicazione per opzione, potrebbero fruire nelle nuove disposizioni, se si collocano nella fase di compatibilità con la nuova norma.

Ad esempio, si può ipotizzare un soggetto vigilato, che ha un acquistato un credito da un’impresa che ha applicato lo sconto fattura per i lavori effettuati. Poi, a sua volta ha provveduto alla cessione del credito. In tale logica, il soggetto vigilato si qualifica come secondo cessionario e quindi, avrebbe un’altra possibilità di trasferimento. Diverso è il credito che già risulta con tre passaggi, che non ha più possibilità di trasferimento, perché non più cedibile.

Tale questione molto delicata necessita di un chiarimento che faccia luce sull’iter legislativo e ne determina la certezza del diritto.

Analizziamo la misura oggetto del decreto approvato considerando le tre cessioni: libere, vincolanti e jolly.

Il nuovo decreto prevede misure limitative per contrastare le frodi in materia di bonus edilizi (principalmente il Superbonus) e modifica la modalità e circolazione dei vari bonus edilizi.

Le nuove disposizioni saranno pubblicate in G.U. in questi giorni, e diventeranno un emendamento al decreto Sostegni ter, che già contiene l’articolo 28 con la stretta del credito a terzi.

Superbonus e cessione libera

Con le modifiche apportate dal nuovo decreto ci sarà un’unica cessione considerata “libera”, che si potrà effettivamente cedere a terzi, inclusi intermediari finanziari e istituti di credito. Nel caso sia il beneficiario alla detrazione a trasferire il credito, questa rappresenta la prima ed unica cessione possibile. Infatti, dopo tale passaggio le altre cessione saranno vincolata e finalizzate a confluire attraverso il circuito di soggetti iscritti all’albo (Testo unico art. 106 – legge in materia bancaria e creditizia).

Invece, nel caso di sconto fattura, anche essendo sempre una cessione, di fatto non è considerata tra i trasferimenti vincolati alla disciplina antifrode. Pertanto, la cessione è considerata libera, è potrà successivamente il fornitore potrà cedere il credito incamerato a un soggetto terzo, tra cui intermediari finanziari e istituti di credito. Però dopo tale passaggio si passa ai trasferimenti vincolati.

Cessioni vincolate

Il nuovo decreto prevede, infatti, due trasferimenti, a condizione che siano effettuati nei confronti di intermediari finanziari iscritti all’albo (art. 106 T.U.). Oppure,  banche, società appartenenti al gruppo bancario iscritte all’albo (art. n. 385 de D.L. del 1993). Infine, anche imprese di assicurazione autorizzate che operano in Italia (D.L. del 2005 n. 209).

Cessioni Jolly

Si tratta di cessioni intervenute nel periodo transitorio con gli effetti prodotti dal nuovo decreto. Al momento non è chiara l’interazione del credito jolly, ossia il diritto ad un ulteriore cessione del credito per coloro che hanno inviato la comunicazione entro il 16 febbraio, considerando le nuove disposizioni contenute nel Sostegni ter.

Si potrebbe ipotizzare che tale credito potrebbe mantenere una “cessione libera”. Quindi, potrebbe ottenere oltre il primo trasferimento libero, altri due successivi vincolanti a banche o intermediari finanziari.

Bollino di tracciamento

Da maggio entrerà in vigore il bollino di tracciamento, si tratta di un codice assegnato ad ogni operazione di trasferimento di credito.

Il codice servirà a tracciare le operazioni e favorire i controlli in base al numero limitato dei trasferimenti consentiti.

I professionisti sono seriamente preoccupati, considerando la misura ostica e di difficile interpretazioni. Sono molte le cose lasciate all’interpretazione che non specificano in modo chiaro il diritto. Sicuramente, dopo la pubblicazione del provvedimento in G.U. ci saranno da parte dell’Agenzia delle Entrate, chiarimenti in merito. Ma al momento tutto sembra molto complicato da gestire.

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