Nuova rateizzazione cartelle esattoriali: modulistica semplificata per debiti con il Fisco

Con la nuova rateizzazione cartelle esattoriali è stato necessario introdurre nuovi moduli, all’indomani delle modifiche introdotte dal Decreto Aiuti.

Le novità introdotte dal decreto aiuti, convertito in legge, hanno innalzato la soglia per ottenere la dilazione di pagamento per le cartelle esattoriali. Ci stiamo riferendo alla possibilità, per i debitori in momentanea difficoltà economica, di accedere alla dilazione di pagamento per debiti superiori a €60.000.

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Con la modifica apportata dalla conversione in legge del decreto aiuti, la suddetta soglia è stata raddoppiata e innalzata a €120.000. Ciò vuol dire che tutti coloro che hanno debiti inferiori a tale cifra possono accedere alla rateizzazione. Anche se non sono in condizioni di grave difficoltà economica.

La modifica della soglia che dà accesso alla rateazione delle cartelle di pagamento, ha reso necessario introdurre una nuova modulistica, che sarà valida a partire dal 16 luglio 2022.

Nuova rateizzazione cartelle esattoriali: come effettuare domanda?

Con il comunicato del 18 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate-riscossione ha annunciato che sono disponibili nuovi modelli per effettuare la richiesta di rateazione delle cartelle esattoriali. I moduli possono essere scaricati accedendo al sito e permettono di effettuare la domanda in modo semplificato.

Di fatto i debitori che sono intenzionati a sfruttare quest’opportunità non devono presentare alcun tipo di documentazione, per dimostrare la situazione di temporanea difficoltà economica.

Tutto ciò è frutto della conversione in legge del decreto aiuti, che è stato anche modificato e aggiornato.

Cosa era previsto prima della conversione in legge?

Secondo quanto stabilito dall’articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica, numero 602, del 1973, i contribuenti che devono saldare un debito con il fisco hanno la possibilità di richiedere la rateazione dei pagamenti. Ma devono dimostrano di essere in momentanea difficoltà economica.

Con le modifiche introdotte, si è stabilito che il contribuente ha la possibilità di richiedere all’agente della riscossione di ripartire il pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 72 rate mensili. A questo punto occorre dimostrare di essere in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.

Rispetto al passato, la novità introdotta riguarda il fatto che il contribuente ha la possibilità di accedere alla rateazione delle cartelle esattoriali per ciascuna richiesta.

In ogni caso, la più importante novità riguarda l’aumento delle soglie limite per poter accedere alla ripartizione del pagamento. Infatti, se prima l’importo doveva essere superiore a €60.000, con la conversione in legge del decreto aiuti, tale cifra è stata innalzata a €120.000.

Il suddetto importo deve essere calcolato prendendo in considerazione la somma degli importi residui, dei soli avvisi compresi nella richiesta di rateizzazione.

Mancato pagamento delle rate

Un altro importante intervento effettuato, riguarda l’ipotesi di mancato pagamento delle rate. Siamo di fronte all’aumento del numero di rate non saldate, che determinano la decadenza al diritto di rateazione.

Si è deciso che, il mancato pagamento di 8 rate (prima 5), durante il corso il periodo di rateizzazione, anche non consecutive, determina la decadenza del diritto che non può più essere chiesto per lo stesso carico.

Infine, con l’introduzione di un nuovo comma 3-ter si è deciso di trovare una soluzione che possa tutelare il contribuente che si trova in una condizione di scarsa liquidità.

È stato specificato che la decadenza del beneficio della rateizzazione, di uno o più carichi, non preclude la possibilità per il debitore di ottenere una dilazione di pagamento per carichi diversi, rispetto a quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Diversi termini di decadenza

Nel comunicato pubblicato dall’Agenzia delle Entrate-riscossione è avvenuto il chiarimento che attendevamo. A causa delle varie disposizioni normative intervenute durante il periodo di emergenza sanitaria, sono in vigore termini di decadenza diversi. Le differenze dipendono dalla data in cui è avvenuta la presentazione della richiesta da parte del contribuente.

In particolare, per le rateazioni che erano già in corso l’8 marzo 2020, si è provveduto ad estendere a 18 il numero di rate di mancato pagamento, che determinano la decadenza del beneficio.

Le dilazioni di pagamento concesse in data successiva al 8 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021 vanno incontro a decadenza dopo il mancato pagamento di 10 rate. Per le richieste inviate a partire dal primo gennaio 2022 e fino al 15 luglio 2022, le decadenze si verificano dopo il mancato pagamento di 5 rate.

Nuova rateizzazione cartelle esattoriali : la modulistica aggiornata

Tutte le novità introdotte dalla conversione del decreto aiuti hanno reso necessaria la creazione di una nuova modulistica per effettuare la richiesta di rateizzazione delle cartelle esattoriali. I documenti sono presenti sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate-riscossione.

I nuovi modelli sono i seguenti:

  • Modulo R1 per la richiesta e la proroga di rateizzazione ordinaria, per importi fino a €120.000 accessibile a tutti i soggetti.
  • Modello R2 per la richiesta o la proroga di rateizzazione ordinaria, per importi superiori a €120.000 per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale forfettario.
  • Modello R3 per la richiesta o la proroga azione ordinaria, per importi superiori a €120.000 che riguardano le persone giuridiche e le ditte individuali in contabilità ordinaria.
  • Modulo R4 per la richiesta la proroga di rateizzazione straordinaria, di massimo 120 rate, per i debiti di qualsiasi importo, per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato.
  • Modulo R5 per la richiesta una proroga di rateizzazione straordinaria, di massimo 120 rate, per debiti di qualsiasi importo, per le persone giuridiche e per le ditte individuali in contabilità ordinaria.
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