Partite Iva, cambia tutto per questi lavoratori: svolta e nuove regole

Novità importanti e nuove regole per alcune Partite Iva ma non per tutti su infortuni e malattie: chi riguarda e di cosa si tratta in particolare

Partite Iva, cambia tutto per questi lavoratori: svolta e nuove regole
Documenti (fonte foto: AdobeStock)

Quando si parla di argomenti importanti e di grande rilevanza che coinvolgono tante persone, come nel caso delle Partite Iva, comprensibilmente l’attenzione si accende a proposito di diversi aspetti e punti, a maggior ragione se riguardano novità sulle regole a partire dal 2022 in merito alla malattia e agli adempimenti tributari: la novità, cha arriva con la legge di Bilancio, non riguarda però tutti.

Come infatti si può leggere da financialounge.com e laleggepertutti.it, dal primo gennaio cambiano degli scenari per alcuni titolari della partita Iva proprio in relazione alle regole sulla malattia, poiché si avrà la sospensione degli adempimenti tributari non soltanto in caso di covid ma anche a seguito di infortunio grave, che esso si verifichi – si legge – sia dentro o fuori il luogo di lavoro, nonché per normale malattia.

Va specificato però che viene spiegato che tale norma non riguarderà tutti ma, in particolare, i lavoratori autonomi che hanno una iscrizione ad un albo professionale. È quindi il caso, per citarne alcuni, di geometri, avvocati, notai, commercialisti ed altri ancora. La novità non rigoderà quindi i 430 mila tributeresti che sono iscritti alla Gestione Separata INPS.

Partite Iva e malattia, novità sulle regole dal 2022: responsabilità fiscale e altri dettagli

Novità dunque importante, circa la malattia, quella che riguarda alcune Partite Iva sin dal 2022 a seguito della legge di bilancio, che prevede, per le categorie coinvolte, ovvero per i professionisti che restano a casa in malattia o che hanno subito un ricoverato per una malattia in corso, per accertamenti, per intervento chirurgico o per infortunio grave, e che quindi risultano avere una inabilità temporanea maggiore di 3 giorni, il momentaneo esonero dalle responsabilità fiscali. In tale condizioni, questi non possono essere sanzionabili qualora non rispettino le scadenze.

Questo è quanto viene riportato da laleggepertutti.it, dove viene specificato che tale novità riguarda l’aspetto fiscale in merito agli adempimenti tributari, e che non concerne invece liti con amministrazione finanziaria o con gli enti impositori per la scadenza previdenziale o giudiziaria.

Si tratta, si legge, dunque di casi in cui sono previste sanzioni pecuniarie e penali per il professionista iscritto all’albo e per il suo cliente.

La novità ha dunque rilevanza si verifichi una inabilità temporanea per più di 3 giorni a causa di malattia a casa o ricovero per malattia, operazione chirurgica o infortunio sul lavoro.

Allo stesso modo, si legge, gli adempimenti sono sospesi anche qualora si tratti di parto prematuro, e in particolare ha una durata pari a 30 giorni per interruzione di gravidanza oltre il 3° mese, 30 giorni dalla data inerente alla fine della malattia o dimissioni da struttura sanitaria; fino a 50 giorni dalla data riguardante il ricovero o la malattia.

Per quanto concerne il versamento di quanto dovuto, questo va fatto entro il 1° giorno successivo alla scadenza, avendo cura di presentare il certificato di malattia e la copia del mandando professionale ricevuto dato dal cliente precedente alla malattia, ricovero o infortunio.

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Laleggepertutti spiega anche che qualora si verifichi la morte del professionista, e qualora esista un mandato da parte del ciliente, il tempo di sospensione avrà durata di 6 mesi sin dal decesso. Per eventuali false dichiarazioni, il rischio è di una sanzione che va da 2500 a 7750 euro, tanto per il professionista quanto per chi dovesse aiutarlo nell’attestare il falso.

È opportuno ed importante in ogni caso informarsi ed approfondire la questione consultando gli esperti del campo e gli specialisti, al fine di ottenere maggiori informazioni, chiarire ogni dubbio e conoscere tutti gli aspetti e i dettagli della novità in oggetto.

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